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23/06/2020 - Proroga in arrivo per i versamenti di giugno per contribuenti con ISA e forfetari

Proroga in arrivo per i versamenti di giugno per contribuenti con ISA e forfetari

Con Comunicato 22 giugno 2020, n. 147, il MEF annuncia che, in considerazione delle conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria Covid-19, è in corso di emanazione il D.P.C.M. con cui è disposto il differimento del termine dei versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, in favore dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA, compresi quelli in regime forfetario.
Pertanto, le scadenze dei versamenti in oggetto sono prorogate dal 30 giugno al 20 luglio 2020, senza applicazione di interessi. I versamenti delle imposte con maggiorazione dello 0,40% potranno essere effettuati entro il 20 agosto 2020.

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Chiarimenti sull’obbligo di invito al contraddittorio: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 22 giugno 2020, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, introdotto dall’art. 4-octies, D.L. n. 34/2019 che ha inserito il nuovo art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997. Dal 1° luglio il contraddittorio preventivo, infatti, sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli.
Nella Circolare si precisa:

·         l’ambito applicativo (avvisi di accertamento su imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE, IVA);

·         l’esclusione dall’applicazione dell’istituto in alcune fattispecie;

·         l’obbligo di motivazione rafforzata nel caso di mancata adesione del contribuente;

·         la proroga dei termini a 120 giorni qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’att ività di controllo intercorrono meno di 90 giorni;

·         l’attivazione del procedimento con adesione anche su istanza del contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, se non preceduto da un invito a comparire al contraddittorio.

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Possibile optare per la cedolare secca in sede di proroga del contratto commerciale nel 2020

Con Risposta ad Interpello 22 giugno 2020, n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all’applicazione del regime agevolato della cd. "cedolare secca" in sede di proroga di un contratto di locazione stipulato nel 2019 aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di categoria catastale C/1, ai sensi del comma 59, art. 1, Legge n. 145/2018.
L’Agenzia ritiene infatti che il regime della cedolare secca:

·         deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca;

·         può trovare applicazione anche in sede di proroga del contratto di locazione qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione dello stesso.


Secondo l’Agenzia è infatti possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successi ve alla registrazione, qualora non sia stata esercitata l’opzione contestualmente, presentando il modello RLI anche telematicamente entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente (entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.

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Nullo il licenziamento della dipendente in assenza di prove sufficienti

È nullo il licenziamento della dipendente, che beneficia dei permessi per assistere la madre disabile, ai sensi della Legge n. 104/1992, nonostante si allontanasse spesso dal famigliare assistito.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 12032 del 19 giugno 2020, con la quale ha ritenuto lacunosa la relazione fornita dall’investigatore privato, in quanto non idonea a dimostrare la mancanza del nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza del disabile.

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Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per lavoratori cessati senza NASpI: istruzioni operative INPS

L’INPS, con la Circolare n. 75 del 22 giugno 2020, fornisce le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ai sensi dell’articolo 87 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.
In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito

·         all’ambito di applicazione;

·         ai beneficiari della prestazione;

·         al calcolo della prestazione;

·         al flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria;

·         al flusso di gestione dei decreti di concessione dell’indennità;

·         alle modalità di pagamento;

·         alle ipotesi di cumulabilità e compatibilità.

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