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25/06/2020 - Prestazioni del massofisioterapista detraibili se iscritto agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020

Prestazioni del massofisioterapista detraibili se iscritto agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020

Con Risposta ad Istanza di Consulenza Giuridica 24 giugno 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità delle prestazioni rese dal massofisioterapista in possesso di un diploma conseguito successivamente al 17 marzo 1999.
Viene premesso che:

·         la Legge n. 3/2018 ha posto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale per tutti i professionisti sanitari in possesso di laurea o titolo equipollente o equivalente, comprese quelle non riordinate (tra le quali rientra quella svolta dal massofisioterapista);

·         il comma 537, art. 1, Legge n. 145/2018 ha stabilito per i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020 (il termine era previsto per il 31 dicembr e 2019, poi prorogato) nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.


In ragione del mutato quadro normativo quindi, l’Agenzia delle Entrate:

·         riconosce la detrazione, ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le prestazioni erogate dal massofisioterapista diplomato successivamente al 17 marzo 1999, purché iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento entro il 30 giugno 2020;

·         ammette alla detrazione le spese per prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa sia attestata anche l’iscrizione all’elenco speciale.


Le prestazioni rese dal massofisioterapista non sono tuttavia esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972.

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Chiarimenti sulla rinuncia dell’agevolazione Piccola proprietà contadina: Risposta ad Interpello

Con Risposta ad Interpello 24 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta di registro da applicare al trasferimento dei terreni agricoli in caso di rinuncia dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (Piccola proprietà contadina).
In particolare, la sopracitata norma prevede che gli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano soggetti:

·         alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) ed

·         all’imposta catastale nella misura dell’1%.


Tuttavia, secondo la sopracitata disposizione normativa, i soggetti in teressati decadono dall’agevolazione, se gli stessi alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti.
L’Agenzia ritiene che, nel caso in cui l’acquirente interessato rinunci espressamente all’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina, in quanto consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, è possibile applicare l’imposta di registro fissata nella misura:

·         del 9%, come previsto dall’art. 1, comma 1, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 per il trasferimento di beni immobili in genere;

·         anziché del 15%, come previsto dall’art. 1, comma 3, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.



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Risultati raggiunti dalla fatturazione elettronica: audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il testo dell’audizione del 24 giugno 2020, tenuta dal Direttore dell’Agenzia, il quale ha illustrato i risultati e gli effetti ottenuti nel primo anno di utilizzo del processo di fatturazione elettronica.
Il Direttore, dopo aver evidenziato come il processo di fatturazione elettronica sia stata un’innovazione diventata un modello di riferimento anche a livello internazionale, ha analizzato:

·         i vantaggi legati all’obbligo della fatturazione elettronica: è stato evidenziato come tale processo sia uno strumento in grado di ridurre il livello del tax Gap IVA in quanto agisce direttamente sui principali fenomeni di evasione;

·         le azioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate: ovvero la realizzazione di una serie di servizi gratuiti volti a rendere il processo di fatturazione elettronica semplice ed efficace; nonché l’introduzione di diverse iniziative per supportare gli operatori nel passaggio al nuovo sistema, sia sul fronte tecnico-procedurale che sul fronte interpretativo;

·         gli effetti del processo di fatturazione elettronica a livello europeo: nell’ottica di realizzare un mercato digitale unico, la fatturazione elettronica è stato uno degli obiettivi di semplificazione che l’Europa si è posta quale stimolo normativo per l’introduzione di processi di Digital Transformation nei processi di qualsiasi impresa e delle PA.


Infine è stato richiamato il processo di trasmissione telematica dei corrispettivi, evidenziando come i due processi consentiranno di valorizzare il patrimonio informativo dell’Amministrazione non solo per potenziare le proprie attività di analisi del rischio e controllo, ma anche per offrire servizi a valore aggiunto volti, nel tempo, a semplifi care e ridurre gli adempimenti fiscali.

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Sopravvenuta inidoneità alla mansione e sospensione dei licenziamenti

Con Nota n. 298 del 24 giugno 2020, l’INL ha chiarito che l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 46 del DL n. 18/2020 (sospensione delle procedure di licenziamento).
L’Ispettorato ha, infatti, precisato che il legislatore ha voluto conferire alla suddetta norma un carattere generale, al fine di ricomprendervi tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della Legge n. 604/1966), tra le quali rientra altresì la suddetta ipotesi, in quanto l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro l’obbligo di repêchage.

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Quarantena e malattia per COVID-19: indicazioni operative INPS sulla gestione delle certificazioni

L’INPS, con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornisce indicazioni operative con riferimento al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia (ex art. 26 del DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020). Le istruzioni fornite riguardano in particolare la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 dello stesso Decreto.
Nello specifico, l’Istituto fornisce indicazioni riguardanti:

·         l’equiparazione della quarantena alla malattia (art. 26, comma 1);

·         la tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2);

·         la malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6);

·         la gestione del periodo transitorio.



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Non c’è mobbing se i ripetuti rimproveri alla dipendente non sono pretestuosi

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12364 del 23 giugno 2020, ha respinto il ricorso di una dipendente che chiedeva di essere risarcita dai suoi superiori per danno da mobbing.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che i rimproveri alla donna per il mancato rispetto degli orari, in quanto fondati, non potessero giustificare le accuse di intolleranza e di controllo assiduo mosse dalla dipendente contro il proprio datore di lavoro.

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