Prestazioni del massofisioterapista detraibili se iscritto agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020Con Risposta ad Istanza di Consulenza Giuridica 24 giugno 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità delle prestazioni rese dal massofisioterapista in possesso di un diploma conseguito successivamente al 17 marzo 1999. · la Legge n. 3/2018 ha posto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale per tutti i professionisti sanitari in possesso di laurea o titolo equipollente o equivalente, comprese quelle non riordinate (tra le quali rientra quella svolta dal massofisioterapista); · il comma 537, art. 1, Legge n. 145/2018 ha stabilito per i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020 (il termine era previsto per il 31 dicembr e 2019, poi prorogato) nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
· riconosce la detrazione, ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le prestazioni erogate dal massofisioterapista diplomato successivamente al 17 marzo 1999, purché iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento entro il 30 giugno 2020; · ammette alla detrazione le spese per prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa sia attestata anche l’iscrizione all’elenco speciale.
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Chiarimenti sulla rinuncia dell’agevolazione Piccola proprietà contadina: Risposta ad InterpelloCon Risposta ad Interpello 24 giugno 2020, n. 7, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta di registro da applicare al trasferimento dei terreni agricoli in caso di rinuncia dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (Piccola proprietà contadina). · alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) ed · all’imposta catastale nella misura dell’1%.
· del 9%, come previsto dall’art. 1, comma 1, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 per il trasferimento di beni immobili in genere; · anziché del 15%, come previsto dall’art. 1, comma 3, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986, per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti. |
Risultati raggiunti dalla fatturazione elettronica: audizione del Direttore dell’Agenzia delle EntrateSul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il testo dell’audizione del 24 giugno 2020, tenuta dal Direttore dell’Agenzia, il quale ha illustrato i risultati e gli effetti ottenuti nel primo anno di utilizzo del processo di fatturazione elettronica. · i vantaggi legati all’obbligo della fatturazione elettronica: è stato evidenziato come tale processo sia uno strumento in grado di ridurre il livello del tax Gap IVA in quanto agisce direttamente sui principali fenomeni di evasione; · le azioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate: ovvero la realizzazione di una serie di servizi gratuiti volti a rendere il processo di fatturazione elettronica semplice ed efficace; nonché l’introduzione di diverse iniziative per supportare gli operatori nel passaggio al nuovo sistema, sia sul fronte tecnico-procedurale che sul fronte interpretativo; · gli effetti del processo di fatturazione elettronica a livello europeo: nell’ottica di realizzare un mercato digitale unico, la fatturazione elettronica è stato uno degli obiettivi di semplificazione che l’Europa si è posta quale stimolo normativo per l’introduzione di processi di Digital Transformation nei processi di qualsiasi impresa e delle PA.
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Sopravvenuta inidoneità alla mansione e sospensione dei licenziamentiCon Nota n. 298 del 24 giugno 2020, l’INL ha chiarito che l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 46 del DL n. 18/2020 (sospensione delle procedure di licenziamento). |
Quarantena e malattia per COVID-19: indicazioni operative INPS sulla gestione delle certificazioniL’INPS, con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornisce indicazioni operative con riferimento al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia (ex art. 26 del DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020). Le istruzioni fornite riguardano in particolare la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 dello stesso Decreto. · l’equiparazione della quarantena alla malattia (art. 26, comma 1); · la tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2); · la malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6); · la gestione del periodo transitorio. |
Non c’è mobbing se i ripetuti rimproveri alla dipendente non sono pretestuosiLa Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12364 del 23 giugno 2020, ha respinto il ricorso di una dipendente che chiedeva di essere risarcita dai suoi superiori per danno da mobbing. |
