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30/06/2020 - Proroga versamenti per i soggetti ISA e forfetari

Proroga versamenti per i soggetti ISA e forfetari

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2020, n. 162 il D.P.C.M. 27 giugno 2020 di differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA (euro 5.164.569), dal relativo decreto ministeriale di approvazione, tenuti al versamento entro il 30 giugno 2020 ai pagamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, possono effettuare i versamenti:

·         entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

·         dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.


La proroga si applica inoltre ai soggetti cui si applicano gli ISA ma presentano cause di esclusione o di in applicabilità, compresi i contribuenti in regime dei minimi (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011), forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, TUIR che dichiarano i redditi "per trasparenza". Restano esclusi i contribuenti che esercitano attività agricole, titolari esclusivamente di redditi agrari, oltreché coloro che dichiarano ricavi/compensi oltre euro 5.164.569.
La proroga interessa i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP in scadenza il 30 giugno 2020, tra i quali si ricordano:

·         saldo IRPEF 2019 e primo acconto IRPEF 2020, nonché addizionali;

·         saldo 2019 e primo acconto 2020 dell’imposta sostitutiva per minimi e forfetari e per la cedolare secca, IVIE ed IVAFE;

·         saldo 2019 e acconto 2020 per i contributi IVS e Gestione separata INPS;

·         saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 per i soggetti che non beneficiano dell’esenzione dal relativo pagamento;

·         la maggior IVA derivante per il miglioramento del profilo di affidabilità.

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L’asseverazione tardiva della classe di rischio dell’edificio blocca il sisma bonus: Interpello

Con Risposta ad Interpello 26 giugno 2020, n. 194, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza del sisma bonus nell’ipotesi di un contribuente che:

·         ha acquistato una porzione di terreno agricolo ed i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari, per edificare un’abitazione civile utilizzando la volumetria degli immobili demoliti,

·         presentando tardivamente l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio, in quanto non contestuale al titolo abilitativo urbanistico, come richiesto dall’art. 3, D.M. n. 58/2017.


L’Agenzia ha ribadito che la tardiva presentazione dell’asseverazione, impedisce di fruire del sisma bonus; il contribuente, se rispetta le ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, può eventualmente beneficiare della detrazione per recupero edilizio, in applicazion e dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), TUIR (50% delle spese sostenute nel limite massimo di euro 96.000).

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Nuovo servizio per la verifica dei conguagli fiscali dal Mod. 730/2020: Messaggio INPS

Con Messaggio 24 giugno 2020, n. 2568 l’INPS ha reso noto che i contribuenti muniti del PIN dell’Istituto, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta nel Mod. 730/2020, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione attraverso il servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" (disponibile sul sito INPS e nell’app "INPS mobile").
L’INPS evidenzia inoltre che dal 15 luglio 2020, il servizio permetterà ai contribuenti di trasmettere on line (entro il 10 ottobre 2020) la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge (in caso di dichiarazione congiunta).

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Agenzia delle Entrate: istituito il codice tributo per il bonus IRPEF 2020

Con Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo "1701" denominato "Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3".
In particolare, si tratta del codice tributo che consentirà ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo (600 euro per il 2020 e 1.200 euro dal 2021) ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi del suddetto decreto.

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Premi di risultato: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020, facendo seguito all’Interpello n. 456/2019, è intervenuta a fornire ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale (come nel caso di accordo firmato a metà dell’anno di riferimento) non determina un’automatica riduzione dell’importo agevolabile sotto il profilo fiscale del premio di risultato.

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Illegittimo il licenziamento del lavoratore che fuma durante l’orario di lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12841 del 26 giugno 2020, ha ritenuto illegittimo, per mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione, il licenziamento di un dipendente che era stato sorpreso a fumare durante l’orario di lavoro.
A tal proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che la legge statale che prevede il divieto di fumo negli ambienti chiusi va coordinata con il contratto collettivo applicato in azienda, il quale prevede la sanzione espulsiva solo qualora l’azione metta in pericolo le persone e gli impianti.

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È anticostituzionale determinare l’indennità da licenziamento solo sulla base dell’anzianità di servizio

La Corte costituzionale, con Nota rilasciata il 24 giugno 2020, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 4 del D.Lgs n. 23/2015 (c.d. contratto a tutele crescenti), nella parte in cui ancora la determinazione dell’ammontare dell’indennità spettante al lavoratore licenziato in violazione dei requisiti, motivazionali o procedurali, alla durata di anzianità del servizio.
La sentenza verrà depositata nei prossimi giorni.

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