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17/07/2020 - Regime fiscale per i compensi erogati alla guardia medica: Risoluzione

Regime fiscale per i compensi erogati alla guardia medica: Risoluzione

Con Risoluzione 15 luglio 2020, n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale (c.d. guardie mediche).
L’Agenzia innanzitutto sottolinea che in linea generale il reddito derivante dall’esercizio della professione medica, qualunque sia la prestazione effettuata (salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente), si configura come reddito di lavoro autonomo.
Il MEF, con Risoluzione 5 febbraio 1999, ha precisato che gli emolumenti corrisposti dalle ASL a medici con incarico a tempo indeterminato, sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente.
L’incarico assegnato ai sostituti per l’espletamento dell’attività di continuità assistenziale è, invece, a tempo determinato, ovvero provvisorio, dal momento che può cessare in ragione del rien tro del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato pertanto, dal punto di vista fiscale, è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, pertanto l’Agenzia ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale.
Il medico, quindi, è obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo (qualora ricorrano le condizioni richieste, il contribuente può fruire del regime forfetario).

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Cessioni a viaggiatori extra-UE: principio di diritto

Con Principio di diritto 16 luglio 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per l’applicazione dello sgravio IVA ex art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 in caso di cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea sono necessari i seguenti elementi:

·         i cessionari possono essere solo soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE e non soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;

·         non vi sono limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti, che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;

·         i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse com merciale. L’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare rende non applicabile il beneficio;

·         per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente;

·         la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico:

o    senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento con regolarizzazione tramite nota di variazione, qualora non sia presentata la documentazione comprovante l’uscita dei beni dall’Unione ;

o    con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera - ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione nei termini indicati previa annotazione della variazione nel registro degli acquisti;


Non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti sopra descritti.

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Fondo FAST: prorogate al 31 ottobre le misure COVID-19 per gli iscritti del settore turismo

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (Fondo FAST) ha comunicato la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per le misure straordinarie previste per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, inizialmente fissato al 30 giugno 2020.
Sono mantenute invariate le condizioni richieste per poter fruire delle suddette prestazioni.

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No all’inquadramento al livello superiore se il posto sostituito non è vacante

Il lavoratore che sostituisce temporaneamente il collega sovraordinato, assente per ferie o per il godimento di turni di riposo, non può essere automaticamente integrato al livello superiore.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14950 del 14 luglio 2020, in merito al ricorso di un lavoratore che pretendeva che il datore gli riconoscesse le mansioni superiori. Gli ermellini, hanno infatti chiarito che la disciplina prevista dall’art. 2103 c.c., per poter giustificare tale modifica, richiede che il posto sostituito sia vacante.

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Esclusa l’assicurazione INAIL per i giornalisti titolari di collaborazioni coordinate e continuative

Con Nota n. 8563 del 14 luglio 2020, l’INAIL ha ribadito che la tutela assicurativa per infortunio dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, nonché di quelli titolari di collaborazione coordinata e continuativa, è gestita esclusivamente dall’INPGI.

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Approvata la Legge di Conversione del "Decreto Rilancio"

In data 16 luglio 2020, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di Conversione del DL n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio"), che tra le altre misure prevede:

·         l’assorbimento del DL n. 52/2020 che consente alle imprese che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali di poter fruire subito delle 4 ulteriori settimane di Cassa integrazione e che proroga i termini per presentare le istanze per il Reddito di emergenza e per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare;

·         la proroga della durata dell’assunzione per i lavoratori con contratto di apprendistato o contratto a termine, anche in somministrazione, sospesi dall’attività lavorativa a seguito delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

·         la proroga al 31 agosto 2020 del termine di fruizione dei congedi parentali, i quali spettano per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, che ha la possibilità di fruirne in forma giornaliera od oraria;

·         il diritto allo smartworking per tutta la durata dell’emergenza in corso, per le persone con disabilità o con patologie che le rendono più esposte a rischi in caso di contagio, qualora sia compatibile con le loro mansioni lavorative.

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Turismo: siglato un Avviso comune a sostegno dei lavoratori e delle imprese danneggiate dal COVID-19

In data 14 luglio 2020 è stato sottoscritto tra FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, un "Avviso comune per il sostegno dei lavoratori e delle imprese del turismo danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19".
In particolare, con il suddetto avviso le Parti richiedono:

·         ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali e una loro proroga fino al 31 dicembre 2020, con fruizione sia per i lavoratori diretti che indiretti;

·         uno sgravio contributivo sulle nuove assunzioni nel settore;

·         la realizzazione di interventi economici e fiscali, con riferimento anche al cuneo fiscale, finalizzati al sostegno della continuità imprenditoriale.

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