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21/07/2020 - Acquisti di veicoli senza IVA: Provvedimento

Acquisti di veicoli senza IVA: Provvedimento

Con Provvedimento 17 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", in attuazione dell’art. 9, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.
Per contrastare i rischi di frode, in tutti i casi in cui il versamento non avvenga tramite il modello con elementi identificativi per la successiva immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria:

·         il contribuente presenta istanza all’Ufficio provinciale competente, con le modalità descritte nel Provvedimento;

·         l’Agenzia rilascia il numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti, verificando la correttezza del l’operazione (ad esempio, l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente in altro Stato membro dell’Unione europea, che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato o per essere utilizzato per l’attività di impresa o arte e professione).


In caso di esito positivo, l’Ufficio comunica gli elementi identificativi dell’autoveicolo o del motoveicolo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’IVA.
Per effettuare tali controlli l’Agenzia delle entrate ha 30 giorni di tempo dalla ricezione dell’istanza; tuttavia, nel caso in cui sorgano gravi pericoli di frode e siano necessarie ricerche più approfondite il termine può essere differito di ulteriori 30 giorni.

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Rivalsa a seguito di accertamento: risposta ad Interpello

Con Risposta ad interpello 20 luglio 2020, n. 219, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul recupero dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa a seguito di accertamento.
Il contribuente aveva effettuato vendite, applicando il regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 a seguito della presentazione da parte degli acquirenti di lettere d’intento poi rivelatesi false; di conseguenza ha eseguito il versamento dell’Iva accertata, ed ha esercitato nei confronti delle ditte debitrici la rivalsa ai sensi dell’articolo 60, D.P.R. n. 633/1972, ma con esito negativo.
Tuttavia, secondo l’Agenzia, in tal caso non è possibile prevedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA, dato che il cessionario/committente si è cancellato dal registro delle imprese senza che il credito dell’istante sia stato soddisfatto.

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Contributo a fondo perduto: avvio dei controlli sulla spettanza del beneficio

L’articolo 25 del c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver erogato il contributo a fondo perduto, possa avviare dei controlli sulla spettanza del beneficio accertando i requisiti necessari previsti dallo stesso decreto.
L’attività di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria è facilitata dall’incrocio con i dati fiscali contenuti nelle banche dati a sua disposizione (ad esempio incrocio dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici).
Inoltre, a breve, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con la Guardia di Finanza siglerà un apposito protocollo finalizzato alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi tentativo di frode.
Si ricorda che in caso di contributo non spettante, oltre alla restituzione della somma ottenuta e alle sanzioni è prevista anche la reclusione dai 2 ai 6 anni per indebita per cezione di erogazioni a danno dello Stato.

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Ripresa dei versamenti sospesi causa Covid per artigiani e commercianti: Messaggio INPS

Con Messaggio 20 luglio 2020, n. 2871, l’INPS ha analizzato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali sospesi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19.
In particolare per artigiani e commercianti, si precisa che per la ripresa del pagamento della rata in scadenza il 18 maggio 2020, i soggetti dovranno presentare apposita domanda di sospensione avvalendosi della procedura disponibile sul sito; la presentazione di tale istanza vale anche come domanda di rateizzazione.
Per il pagamento da effettuare entro il 16 settembre 2020, i contribuenti possono utilizzare apposita codeline, visualizzabile nel proprio Cassetto previdenziale (sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: "Mod. F24 Covid19"), dove è possibile scaricare il relativo modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.
I soggetti che intendono effettuare il versamento in unica soluzi one utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione a maggio, sono comunque tenuti a presentare domanda di sospensione.

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Il lavoratore non può essere licenziato se già punito per il fatto contestato

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15228 del 16 luglio 2020, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, per lo stesso fatto, era già stato sanzionato con la sospensione e la trattenuta del salario.
Gli ermellini hanno, infatti, chiarito che il principio del ne bis in idem vieta al datore di lavoro, una volta esercitato il potere disciplinare, di assoggettare il dipendente nuovamente a sanzione per il medesimo fatto, poiché l’azione contestata resta utile solamente ai fini di un’eventuale recidiva.

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ANF: indicazioni sulle modalità di pagamento in seguito alle novità introdotte dal DL Rilancio

L’INPS, con la Circolare n. 88 del 20 luglio 2020, ha fornito indicazioni operative per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemologica da COVID-19.
Le suddette indicazioni riguardano, in particolare, le modalità di erogazione dell’assegno e di compilazione del flusso Uniemens e dei flussi SR41 relativi al pagamento diretto.

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INPS: riprendono i versamenti contributivi sospesi durante il COVID-19

L’INPS, con il Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, comunica la ripresa dei versamenti contributivi sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19, e fornisce istruzioni operative sulle modalità e sui codici che devono essere utilizzati dai datori di lavoro per adempiere a tale obbligo.
I codici di gestione indicati dall’Istituto riguardano, in particolare:

·         aziende con dipendenti;

·         committenti iscritti alla Gestione separata;

·         aziende agricole assuntrici di manodopera;

·         aziende iscritte alla Gestione pubblica.

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