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IL VENETO E' IN AREA GIALLA SECONDO IL DPCM DEL 4 NOVEMBRE

LE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA : COSA CAMBIA CON IL DPCM 4 NOVEMBRE

FIRMATO IL NUOVO DPCM, NUOVE RESTRIZIONI IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato IL NUOVO DPCM che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Covid-19, applicabili dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Le misure di contenimento sono differenziate in base a tre fasce di rischio. Sono stabilite misure comuni per tutto il territorio nazionale, e misure ulteriori per le Regioni che presentano un maggior rischio (fascia arancione o rossa). Le Regioni con più alto rischio, calcolato secondo 21 diversi parametri, sono state inserite nella fascia arancione o rossa con ordinanza del Ministro della Salute, assunta di concerto con i Presidenti delle Regioni Interessate.

Rientrano nella fascia rossa Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, rientrano nella fascia arancione Puglia e Sicilia.

Il Veneto, assieme a tutte le altre regioni, è nella fascia gialla, con meno restrizioni.

Ecco in sintesi le principali misure valide per tutto il territorio nazionale, Veneto compreso.

Coprifuoco nazionale

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

SCARICA QUI IL MODULO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE 

Chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I locali pubblici

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Chiusura esercizi commerciali durante i festivi e prefestivi

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Servizi di ristorazione

Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli.

Parchi di divertimento

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Piscine e palestre

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Relativamente ai centri termali, si segnala che, rispetto al precedente decreto, è stato eliminato il riferimento alla presenza del presidio sanitario obbligatorio, mentre è stata introdotta la possibilità di mantenere l’apertura per le attività riabilitative e terapeutiche. Si conferma la chiusura dei centri culturali, sociali e ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con gli specifici protocolli, senza però la possibilità di utilizzare gli spogliatoi interni a detti circoli. Sono inoltre consentite le attività dei centri di riabilitazione.

Giochi, cinema, teatri

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Sale da ballo, cerimonie, fiere

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Rimane anche il divieto di organizzare sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Convegni

Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (articolo 1, comma 9, lettera o).

Mostre,musei

Sono sospese le mostre e i musei.

Corsi di fromazione

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, tranne alcune specifiche deroghe (ad esempio i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli specifici protocolli)

Viaggi d’istruzione

Rimangono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

Servizi alla persona

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto degli specifici protocolli. È confermata la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Strutture ricettive

Per le strutture ricettive si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli  idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Misure di restrizione in entrata nel territorio

Sono altresì confermate e restano in vigore le restrizioni all’ingresso in Italia da alcuni paesi a rischio, con obbligo di tampone e/o quarantena, salvo specifiche deroghe.


ULTERIORI MISURE VALIDE PER I TERRITORI CARATTERIZZATI DA UNO “SCENARIO DI TIPO 3” E CON UN LIVELLO DI RISCHIO “ALTO” (FASCIA ARANCIONE PUGLIA, SICILIA)

Divieto di spostamento fuori regione

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Trasporti

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


ULTERIORI MISURE VALIDE PER I TERRITORI CARATTERIZZATI DA UNO “SCENARIO DI TIPO 4” E CON UN LIVELLO DI RISCHIO “ALTO” (FASCIA ROSSA LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, CALABRIA)

Divieto di spostamento fuori regione e all’interno degli stessi territori

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospensione esercizi commerciali, ad eccezione di attività di vendita di  generi alimentari e prima necessità

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Servizi alla persona

Barbieri e parrucchieri potranno continuare l’attività nel rispetto degli specifici protocolli.

DPCM 4 NOVEMBRE 2020