Home

NUOVE ORDINANZE (E CHIARIMENTI) DELLA REGIONE VENETO IN VIGORE DAL 26 NOVEMBRE

I NUOVI OBBLIGHI (EI RELATIVI CHIARIMENTI) INTRODOTTI DALLE ULTIME ORDINANZE DELLA REGIONE VENETO

Con le nuove ordinanze n. 156 e n. 158 firmate dal presidente della Regione Veneto in data 24 e 25  novembre - ed i chiarimenti pubblicati in calce -  , allo scopo di contrasto e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 , dal 25 al 4 dicembre 2020 si applicano, in aggiunta alle precedenti, le seguenti misure su tutto il territorio regionale ( in grassetto le nuove misure ):

USO DELLA MASCHERINA

È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, un'eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva intensa e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina rigorosamente limitato temporalmente alla c onsumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, sia da seduti che, quando ammesso in piedi, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione di questa disposizione da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con chiusura immediata di accesso in caso di violazioni plurime contestuali da parte di avventori; è altresì obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati ​​in presenza di non conviventi.

ATTIVITA' SPORTIVA E PASSEGGIATA

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree geografiche affollate, tranne che per i residenti in tali aree.

ESERCIZI DI VENDITA ALIMENTARI

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare le persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

MERCATI

È fatto divieto di esercizio dell'attività commerciale nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, con specifica perimetrazione, accessi separati e sorveglianza sui distanziamenti.

RACCOMANDAZIONE OVER 65

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime due ore di apertura dello stesso.

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura (ore 18), esclusivamente con consumo da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati (SCARICA QUI IL CARTELLO).

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente, o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc. da consumare nell'immediatezza dell'acquisto e allontanandosi dall'esercizio per evitare assembramenti.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro  soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni .

NUMERO MASSIMO DI CLIENTI AMMESSI NEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente (come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020);

b) esercizi sopra i 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metriquadrati;

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Al fine di consentire il controllo sull'applicazione di tali previsioni il gestore:

  • è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e / o apparecchi che indichino il  numero massimo di presenze; 
  • garantisce costantemente, tramite lo strumento elettronico "contapersone" o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compressenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata sicurezza da parte  dell'organo accertatore. (SCARICA QUI IL CARTELLO)

 

CHIUSURE PREFESTIVE E FESTIVE ATTIVITA 'COMMERCIALI

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali ei parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita è fortemente raccomandata.

I CHIARIMENTI ALL’ORDINANZA

A seguito di numerose richieste sui nuovi obblighi introdotti dall’ordinanza, sul sito ufficiale della Regione Veneto sono stati pubblicati i seguenti chiarimenti:

  • Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell’esercizio?

No, si conteggiano solo i clienti.

  • Negli esercizi commerciali, la vigilanza sull’accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata?

Assolutamente no. La previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell’esercizio, che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza, il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid. 
Si ricorda che il limite di un cliente per i primi 40 mq è stabilito dai dpcm fin da aprile.

  • I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?

No. Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. 
Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioniall’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.

  • Nei centri o parchi commerciali si computa la superficie comune da cui si accede alle varie strutture di vendita interne per determinare il numero massimo di clienti che possono entrare?

No, si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negozi. Possono essere collocati all’esterno del centro commerciale cartelli o visualizzatori del limite massimo di presenze derivante semplicemente dalla somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio, senza contare le parti comuni.

Padova 25 novembre 2020