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ZONA ROSSA PER IL VENETO: DA LUNEDI' 15 MARZO ECCO COSA CAMBIA

DA LUNEDI’ 15 MARZO IL VENETO E’ IN ZONA ROSSA.
ECCO LE PRINCIPALI LIMITAZIONI E RESTRIZIONI DI INTERESSE PER LE IMPRESE

SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, l’attività di mensa e catering aziendale continuativo su base contrattuale.

Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto .Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, indicate nell’allegato 23 del DPCM 14 marzo 

Il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (esercizio di vicinato, ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

  • Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Restano ferme le chiusure previste per i centri e i parchi commerciali nei giorni festivi e prefestivi. In tali giornate restano aperti solo i generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, le librerie, i prodotti agricoli e florovivaistici.  

SERVIZI ALLA PERSONA 

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri (allegato 24 del DPCM 14 marzo)
  • Chiusi barbieri, parrucchieri, estetiste, tatuatorie, toelettatori 

ATTIVITÀ LAVORATIVA

  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

SCUOLA

Chiusura delle scuole di ogni ordine grado e didattica a distanza

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Resta consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all'aperto in forma individuale.

AUTOCERTIFICAZIONE EDITABILE

Padova 12 marzo 2021