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VENETO IN ZONA BIANCA DAL 7 GIUGNO. COSA CAMBIA

LA REGIONE VENETO PASSA IN ZONA BIANCA DAL 7 GIUGNO. ECCO COSA CAMBIA

Da lunedì 7 giugno nella Regione Veneto ( zona bianca) non si applicano le misure di sospensione o divieto di esercizio delle attività ad eccezione di sale da ballo, discoteche e simili all'aperto e al chiuso.

L'Ordinanza Regionale del 5 giugno 2021 ha poi ribadito che in "Zona Bianca", e quindi dal 7 giugno, vi è l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.

Cessano completamente anche i limiti orari per gli spostamenti e conseguentemente anche i limiti di orari per l'apertura delle attività.

Continuano ovviamente ad applicarsi le misure anticontagio, come l’obbligo del distanziamento sociale e l’obbligo di usare le mascherine  nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Per le attività c'è l'obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche. 

Tra gli altri aspetti da considerare in particolare:

  • le attività dei servizi di ristorazione, che com’è noto dall’1 giugno possono svolgere la somministrazione  anche al chiuso ed anche in piedi, continueranno ad essere soggette alle limitazioni previste dalla Linee Guida adottate dal Ministero della Salute il 29 maggio : l’obbligo di mantenere l’apertura di porte, finestre e vetrate; la necessità di assicurare la separazione di 1 metro tra tavoli e tra persone che non possano godere di deroghe al distanziamento; l’obbligo di definizione di un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dell’esercizio, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per 14 giorni, ecc.
  • per quanto riguarda le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, c'è la prescrizione che i partecipanti siano muniti della “certificazione verde” COVID-19, che può essere:

- il certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo – validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

- il certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista) – validità dal quindicesimo giorno successivo all’iniezione della prima dose e fino alla data della seconda iniezione;

- in caso di malattia superata, il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL – validità 6 mesi dalla data di fine isolamento;

- in caso di tampone rapido o molecolare, il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale – validità 48 ore dal test.

Al momento non è ancora stato chiarito:

l’eventuale responsabilità dell’esercente nel verificare il possesso della “certificazione verde” da parte dei partecipanti al banchetto/festa;

se sia prevista un’età minima per l’obbligo di possesso del “certificato verde”.

  • per quanto riguarda le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, queste sono consentite anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (es.  le newslot nei pubblici esercizi).
  • restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

COMMENSALI SEDUTI AL TAVOLO DEL RISTORANTE

Con Ordinanza del 4 giugno 2021 il Ministero della Salute fa finalmente chiarezza con riferimento al tema del numero massimo consentito di commensali seduti al medesimo tavolo in zona bianca.

L’art. 1 della predetta Ordinanza prevede testualmente che “fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”. Ne consegue che:

  • a partire dal 22 giugno, il predetto limite non troverà più applicazione;
  • in zona bianca, negli spazi all’aperto, già da ora, non è applicabile alcun limite massimo di capienza dei tavoli.

ORDINANZA REGIONALE 05.06.2021

ORDINANZA MINISTERO SALUTE 05.06.2021