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NUOVO SPORTELLO UNICO IVA

 

NOVITA' COMMERCIO ELETTRONICO B2C DALL'01/07/2021 

Dal 1° luglio 2021, nel commercio elettronico indiretto, verranno eliminate le soglie attualmente in vigore che fanno scattare l’obbligo del venditore, cosiddetto a “distanza”, a identificarsi ai fini Iva nel paese di consumo.
Fino alla soglia annua di 10.000€ di vendite l’iva si applicherà nel paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo d’imposta.
Se nel corso dell’anno verrà superata la soglia annua di 10.000 € sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a prescindere dal volume di affari realizzato nel singolo Paese.
Per evitare agli operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, i venditori potranno dichiarare e versare l’Iva nei singoli paesi tramite lo sportello unico (Oss). 
L’iscrizione allo sportello Oss, consente al cedente stabilito all’interno della UE di versare l’imposta in più Stati Ue direttamente dal proprio Stato a prescindere dal luogo di destinazione del bene. Non sarà quindi necessario identificarsi in ogni singolo paese ue in cui si effettuano vendite ai consumatori finali.

Regime OSS in ambito Ue

Nelle vendite di beni a distanza, lo sportello unico Oss, riguarda esclusivamente il regime unionale.
Per vendite a distanza si intende: “cessioni di beni trasportati da uno Stato membro a un altro Stato membro da o per conto del fornitore a una persona che non è soggetto passivo”. 
I soggetti che possono iscriversi al regime Oss dell’Unione sono tutti i soggetti passivi stabiliti o meno nell’UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni.
L’operatore sarà identificato per lo sportello unico con lo stesso numero di identificazione Iva con cui assolve i propri obblighi nazionali.

Registrazione allo sportello Oss e adempimenti fiscali

In Italia, a partire dal 1° Aprile 2021, gli operatori interessati possono registrarsi ai nuovi regimi speciali, tra cui il citato Oss. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto sul proprio sito web apposite funzionalità telematiche che consentono ai contribuenti di adempiere agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le citate nuove regole.
I nuovi regimi speciali tuttavia saranno operativi a tutti gli effetti, solo a decorrere dal 1° Luglio 2021.
L’iscrizione al regime comunitario Oss avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di iscrizione. Tuttavia, se vengono effettuate cessioni nell’ambito del regime prima di tale data, l’operatore può iniziare a beneficiare del regime a partire dalla data della prima cessione purché abbia informato lo Stato membro di identificazione di avere iniziato le attività nell’ambito del regime, entro il decimo giorno del mese successivo al compimento della prima cessione. I soggetti che utilizzano il regime speciale sono tenuti a presentare, per via elettronica una dichiarazione Iva dello sportello unico per ogni periodo d’imposta, con cadenza trimestrale , indipendentemente dal fatto che durante il trimestre siano stati ceduti beni. La dichiarazione dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
La dichiarazione Iva dello sportello include i dati relativi alle cessioni effettuate ai clienti nei vari Stati membri di consumo, dal soggetto passivo che utilizza il regime.
L’operatore iscritto all’Oss pagherà l’Iva dovuta allo Stato membro di identificazione, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Un soggetto italiano che adotta il regime Oss, pertanto pagherà direttamente in Italia, l’importo totale risultante dalla dichiarazione Iva, relativo alle operazioni effettuate all’interno dell’UE. Sarà poi lo Stato italiano che provvederà a ripartire gli importi spettanti ai vari Stati comunitari.

 PADOVA 1 LUGLIO 2021