Nuovo iper - ammortamento
Nell’ambito della Finanziaria 2026 è stata confermata la riproposizione a favore delle imprese, in luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, dell’iper ammortamento per gli investimenti in:
- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.
L’agevolazione, riconosciuta per investimenti effettuati nel periodo 01.01.2026 30.09.2028 è rappresentata da una maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti pari a:
- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Non sono state confermate le maggiori agevolazioni previste per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (investimenti nei c.d. “beni green”).
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali
Viene riproposto l’assegnazione agevolata di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Sono confermate le aliquote dell’imposta sostitutiva dell’8% e di quella maggiorata del 10,5% per le società non operative. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.
Per le imprese individuali è stata confermata la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Definizione agevolata dei ruoli “ROTTAMAZIONE QUINQUIES”
Nell'ambito della Finanziaria 2026 è riproposta la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quinquies”), con riferimento al periodo 1.1.2000 - 31.12.2023.
Ai fini dell'adesione alla nuova rottamazione il debitore deve:
- presentare un'apposita domanda entro il 30.4.2026;
- effettuare il pagamento della prima rata (massimo 54 rate bimestrali) / unica soluzione di quanto dovuto entro il 31.7.2026. Rispetto alle precedenti “edizioni” della rottamazione merita evidenziare che:
- la definizione è “limitata” alle somme dovute a seguito di avvisi bonari, ai contributi previdenziali INPS e alle multe stradali;
- è prevista una rata minima pari a € 100;
- gli interessi dovuti a decorrere dalla seconda rata sono fissati al 3%.
Soppressa la rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Dal 2026 le plusvalenze realizzate su beni strumentali/immobilizzazioni finanziarie, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate. Non è più possibile rateizzare le plusvalenze in quote annuali. Invariata la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda (che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta se possedute per un periodo non inferiore a 3 anni).
Rivalutazione di partecipazioni e terreni
E’ stata innalzata al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicarsi per la rivalutazione delle partecipazioni con scadenza 30 novembre 2026.
Resta invariata al 18% l’aliquota da applicarsi per la rivalutazione dei terreni.
Condizioni di accesso al regime forfetario
Confermato anche per il 2026 l’aumento da 30.000 a 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati oltre alla quale è precluso l’accesso al regime forfettario.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e rischio sismico
Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici. Fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta nelle seguenti misure:
50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
36% negli altri casi.
La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.
Viene confermato il bonus mobili fino a 5.000 euro.
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi
Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.
