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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: LE FAQ DEL GARANTE

FAQ DEL GARANTE SUL TEMA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Lo scorso 5 dicembre sul sito del Garante sono state pubblicate le domande più frequenti (FAQ) sui temi legati al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, consultabili al link https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Le indicazioni fornite vengono maturate sulla base delle risposte fornite a reclami, segnalazioni e quesiti ricevute dal Garante, anche tenendo conto delle nuove Linee guida emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Sui trattamenti di videosorveglianza il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) lo scorso 29 gennaio 2020 ha adottato la versione definitiva delle Linee Guida in cui vengono chiariti in quali termini il Regolamento 2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video e mirano a garantire l'applicazione coerente del GDPR in materia.

In particolare nella FAQ pubblicate il Garante ha chiarito:

  1. L'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell'impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
  2. Per installare la telecamera non è necessario avere un'autorizzazione del Garante; In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento;
  3. In merito all'informativa (art. 13 regolamento) gli interessati, l'Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera. Sul punto la FAQ precisa che gli interessati devono essere informati, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dallE DPB e disponibile qui), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rilevare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso). L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (disponibile sul sito), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rilevare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
  4. Relativamente al tempo di conservazione delle immagini, le faq precisano che, tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.  In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
  5. La valutazione d'impatto preventiva è prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano le “Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per  stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679” - WP248rev.01 del 4 ottobre 2017). Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati - sia pubblici che privati - che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679” dell’11 ottobre 2018).
  6. Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).
  7. Per installare un sistema di videosorveglianza condominiale in primo luogo l’istallazione deve  essere approvata con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengono conservate per un periodo limitato. In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.In tal caso, l’informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza, che contengono anche indicazioni su come e dove reperire un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.
  8.  Le  riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali).
  9. Il titolare del trattamento deve in ogni caso sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, indipendentemente dalla finalità.
  10. Il trattamento di categorie particolari di dati richiede una vigilanza rafforzata e continua su taluni obblighi, ad esempio un elevato livello di sicurezza e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ove necessario.

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Padova 11 dicembre 2020