Pubblicato sul sito dell’Agenzia il nuovo elenco permanente 2018 del 5 per mille IRPEF: Comunicato
Con Comunicato 28 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità sul proprio sito internet del nuovo elenco permanente 2018 del 5 per mille IRPEF. Tale elenco è distinto per tipologia di enti (del volontariato, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche), e comprende gli enti regolarmente iscritti nel 2017, nonché quelli già presenti nel primo elenco permanente pubblicato lo scorso anno e comprensivo degli iscritti 2016. Eventuali errori o variazioni presenti in tale elenco devono essere segnalati entro il prossimo 21 maggio, ed il nuovo elenco verrà ripubblicato il 25 maggio. L’Agenzia delle Entrate ricorda che da domani (30 marzo), e fino al 7 maggio 2018, possono inviare l’iscrizione telematica all’Agenzia delle Entrate gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio. Infine, nel comunicato viene specificato che quegli enti che non assolvono in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti, possono comunque presentare le domande di iscrizione e/o provvedere alle successive integrazioni documentali, entro il 1° ottobre 2018, versando con il modello F24 un importo di 250 euro. Indice completo SeacInfo
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Impresa artigiana: criteri sull’occasionalità/abitualità delle prestazioni dei collaboratori familiari
Con Circolare 15 marzo 2018, n. 50, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha individuato i parametri orientativi, nonché le casistiche utili, al riscontro della natura occasionale ovvero abituale delle collaborazioni familiari all’interno dell’impresa artigiana (agricola/commerciale). In particolare, secondo l’Ispettorato del Lavoro, in presenza di:
· un familiare pensionato che non assicura una presenza continuativa;
· un familiare già titolare di un altro impiego full time;
è verosimile ricondurre le prestazioni fornite "ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte". In tali circostanze è quindi ravvisabile l’occasionalità delle prestazioni del familiare con conseguente esclusione dall’obbligo di iscrizione alla relativa Gestione previdenziale. In altre fattispecie l’Ispettorato ritiene uti lizzabile, quale indice di valutazione dell’occasionalità delle prestazioni del familiare, il riferimento ai 90 giorni nel corso dell’anno, eventualmente da riparametrare in caso di attività stagionali, fermo restando che detto "criterio di valutazione non è destinato ad operare in termini assoluti". Indice completo SeacInfo
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Niente condanna del committente dopo il crollo senza verificare che il cantiere ha un responsabile
Con la Sentenza n. 14359 del 28 marzo 2018 la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza della Corte di Appello, ha stabilito che, salvo il caso di appalto a "regia" mediante il quale il committente si riserva dei poteri nell’esecuzione dei lavori, lo stesso non è responsabile del crollo della paratia per omessa vigilanza sui lavori, a differenza del direttore dei lavori e dell’appaltatore. Bisognerà valutare molteplici aspetti, tra i quali ad esempio la nomina o meno di un responsabile dei lavori, che esonera il committente da ogni addebito. Indice completo SeacInfo
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Va pagato il lavoro svolto per l’associazione religiosa
Con l’Ordinanza n. 7703 del 28 marzo 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che va retribuita ogni attività configurabile come prestazione di lavoro nell’ambito di un rapporto di natura religiosa. La Corte ricorda che è estranea al settore no profit la comunità etico-spirituale che, come associazione non riconosciuta, risulta assimilabile a un’organizzazione di tendenza (come ad esempio i sindacati e le sigle di categoria). Si legge nel provvedimento che "si aggrava la prova contraria a carico dell’associazione non riconosciuta assimilata alle organizzazioni di tendenza di fronte alle erogazioni periodiche di denaro, sia pure in moneta locale". Indice completo SeacInfo
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Rispondono in solido le società collegate per il licenziamento illegittimo
Nel caso di un rapporto di lavoro frazionato in modo fraudolento tra due imprese collegate tra loro, a cui è seguito un licenziamento illegittimo del lavoratore, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7704 del 28 marzo 2018 ha stabilito che quest’ultimo può chiedere la reintegra presso una sola azienda, mentre per il risarcimento del danno possono rispondere entrambe in quanto obbligate in solido. Nel caso in specie, accogliendo il ricorso del lavoratore, i giudici della Suprema Corte hanno inteso precisare che l’illegittimità del licenziamento è un fatto imputabile ad entrambe le società coinvolte e il rapporto deve essere inteso come unico, in quanto non risulta distinguibile la parte di lavoro che il lavoratore svolge presso una e l’altra società. Dunque si può ben applicare il criterio di solidarietà passiva, che consente al lavoratore di chiedere il risarcimento ad entrambi i debitori in solido o soltanto ad uno di essi. Indice completo SeacInfo
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Fondo di solidarietà del credito: criteri e modalità di accesso alle prestazioni ordinarie
L’INPS, con la Circolare n. 58 del 28 marzo 2018, illustra i nuovi criteri e le modalità di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, alla luce delle modifiche introdotte dal DI n. 99789/2017 al DI n. 83486/2014. L’Istituto, ricordando che in base all’accordo del 20 marzo 2017 recepito dal DI n. 99789/2017 alla singola azienda, qualora appartenga ad un gruppo societario, è consentito accedere alle prestazioni ordinarie del Fondo in proporzione alla contribuzione dovuta dal complesso delle società del gruppo, rende noto che tale disciplina trova applicazione esclusivamente in relazione alle domande di accesso alle prestazioni ordinarie presentate a decorrere dal 17 ottobre 2017. Indice completo SeacInfo
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Non licenziato il dipendente che partecipa ad una manifestazione durante la malattia
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un dipendente che durante l’assenza per malattia partecipa ad una manifestazione di protesta, dal momento che la guarigione non viene messa a rischio. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 7694 del 28 marzo 2018, ritiene non giustificato il recesso datoriale con conseguente reintegra del lavoratore, in quanto dagli ulteriori documenti acquisiti d’ufficio dal giudice del merito emerge che il dipendente è affetto da una vera patologia depressiva, compatibile con la partecipazione all’iniziativa di protesta. Indice completo SeacInfo
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