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19/11/2019 Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante: D.L. Fiscale 2020

Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante: D.L. Fiscale 2020

Con l’art. 18, D.L. n. 124/2019 sono state apportate modifiche agli articoli 49 e 63, D.Lgs. n. 231/2007, riguardanti la limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore.
L’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49 ha infatti stabilito che il limite di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra persone fisiche o giuridiche, venga ridotto dall’attuale di euro 3.000 a:

·         euro 2.000 a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

·         euro 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.


La riduzione riguarda anche la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, c.d. "cambia valute".
La modifica all’art. 63 ha inoltre apportato una rimodulazio ne del minimo edittale della sanzione, prevista in caso di utilizzo del contante in misura superiore al limite; in particolare, per le violazioni commesse e contestate:

·         dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale è pari ad euro 2.000;

·         dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è pari ad euro 1.000.



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Mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito: D.L. Fiscale 2020

L’art. 23, D.L. n. 124/2019 introduce una sanzione applicabile alla mancata accettazione di pagamenti elettronici; a decorrere dal prossimo 1° luglio 2020 in tal caso verrà comminata una sanzione pecuniaria di importo pari ad euro 30, aumentata poi del 4% del valore della transazione.
Si ricorda che il comma 4, art. 15, D.L. n. 179/2012 dispone l’obbligo, da parte dei soggetti che esercitano la vendita di prodotti o la prestazione di servizi di accettare pagamenti mediante carta di debito o carta di credito, salvo impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo.

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NASpI: termini di presentazione della domanda nel caso di lavoratori in malattia

L’INPS ha fornito precisazioni sulla decorrenza e sospensione del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di malattia del lavoratore, insorta sia prima che dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Con il Messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019, l’Istituto ha precisato che, se la malattia non è indennizzata o indennizzabile, il termine di decadenza di 68 giorni per la richiesta dell’indennità di disoccupazione decorre secondo le regole ordinarie.

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Fruizione congedo paternità non alternativa ad indennità maternità lavoratrice autonoma

Con Circolare n. 140 del 18 novembre 2019, l’INPS ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018), secondo la quale la fruizione da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi spettanti per paternità non è alternativa al godimento dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Tali considerazioni valgono sia per le domande pervenute e non ancora definite che, in caso di richiesta dell’interessato, per gli eventi pregressi per i quali non siano intercorsi i termini di prescrizione o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

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