Home

22/11/2019 Redditi di capitale da trust esteri: D.L. Fiscale 2020

Redditi di capitale da trust esteri: D.L. Fiscale 2020

L’art. 13, D.L. n. 124/2019 prevede la modifica degli articoli 44 e 45, TUIR, con riguardo all’imposizione dei redditi di capitale distribuiti da trust esteri a beneficiari non individuati.
Con lo scopo di assoggettare a tassazione anche i redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata, in cui i beneficiari non possono considerarsi individuati ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, è previsto che:

·         sono considerati redditi di capitale, e quindi da imporre a tassazione, anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust, stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata, anche qualora i beneficiari non possano essere considerati beneficiari individuati, cioè non sia possibile imputare loro i redditi conseguiti in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust oppure in parti uguali (modifica ar t. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR);

·         costituisce reddito l’intero ammontare percepito da residenti in Italia da parte di trust esteri, anche qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio (modifica art. 45, TUIR, con l’inserimento del nuovo comma 4-quater).



Indice completo SeacInfo

Assicurazione INAIL: no copertura universalistica delle tutele

La Corte di Cassazione ha sottolineato che i professionisti, membri di uno studio associato, non sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL, a meno che essi non svolgano attività manuale o intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.
Con la Sentenza n. 30428 del 21 novembre 2019, la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo assicurativo INAIL non è soggetto al principio assoluto di copertura universalistica delle tutele, riscontrando al contrario dei limiti oggettivi e soggettivi di applicabilità.

Indice completo SeacInfo

Dal 2020 anche per l’INPS gestione telematica dati relativi ai modelli 730-4

Con il Provvedimento n. 890659 del 21 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del 12 marzo 2019 relativo all’approvazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate".
In particolare, al fine di completare la gestione automatizzata del flusso telematico, è stata riconosciuta anche all’INPS la possibilità, a partire dal 2020, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, di ricevere in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni trasmesso dai Caf e dai professionisti abilitati, con le medesime modalità operative per tutti i sostituti d’imposta.

Indice completo SeacInfo