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4/12/2019 Chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive: Provvedimento attuativo

Chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive: Provvedimento attuativo

Con Provvedimento 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, con cui è disposta la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, risultano inattivi nelle tre annualità precedenti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA che, in base ad informazioni disponibili in maniera automatizzata in Anagrafe Tributaria, risultano appartenere a soggetti che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
La chiusura della partita IVA:

·         avviene in modalità centralizzata;

·         è comunicata preventivamente al soggetto interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR). Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente potrà presentarsi presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA. Qualora, l’Amministrazione Finanziaria ritenga validi i chiarimenti forniti e i documenti prodotti dal contribuente, archivierà il procedimento di chiusura della partita IVA;

·         per i soggetti diversi dalle persone fisiche comporta la contestuale estinzione del codice fiscale. In tal caso, qualora il contribuente non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.



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Versamento della tassa automobilistica attraverso il servizio telematico cumulativo: Provvedimento

Con Provvedimento 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con flotte di auto e camion.
In particolare, il pagamento in via telematica della tassa in oggetto sarà possibile dal prossimo 9 gennaio 2020 per i soggetti:

·         abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (con partita IVA attiva al momento dell’accesso);

·         proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titoli di locazione finanziaria, di veicoli di competenza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, la cui tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle entrate.


I soggetti interessati dovrann o accedere ai servizi telematici nell’area autenticata ed utilizzare la nuova funzionalità online "Pagamento cumulativo tassa automobilistica", dove dovranno inserire i dati dei veicoli per cui si intende versare le somme dovute. Il versamento sarà effettuato con addebito su conto intestato all’utente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.
Tale modalità di pagamento sarà concessa anche per il versamento delle tasse automobilistiche con scadenza antecedente il 9 gennaio 2020 (data di attivazione del servizio).

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Rata della rottamazione-ter e del saldo e stralcio pagabile entro il prossimo 9 dicembre

Con Comunicato 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio hanno tempo fino al prossimo lunedì 9 dicembre per pagare la rata.
Come previsto dal D.L. n. 119/2018, infatti, il pagamento della rata può avvenire con un ritardo massimo di cinque giorni, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione. Il pagamento dunque, precedentemente previsto per sabato 30 novembre e slittato allo scorso lunedì 2 dicembre, potrà essere effettuato, per l’appunto, entro lunedì 9 dicembre.

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Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI: le indicazioni dell’INPS

Con Messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, l’INPS fornisce chiarimenti a riguardo della fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
In particolare, le indicazioni dell’Istituto concernono la possibilità di ripristinare il pagamento del suddetto assegno qualora l’indennità NASpI venga sospesa per periodi di lavoro subordinato che non superino i 6 mesi o sia erogata in forma anticipata.

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Sì al licenziamento del dipendente recidivo che dimostri insofferenza verso il potere datoriale

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore del pastificio già soggetto a due precedenti sospensioni disciplinari.
Con la Sentenza n. 31396 del 2 dicembre 2019, la Suprema Corte ha chiarito che il datore può legittimamente recedere se nei due anni precedenti l’addebito al dipendente siano state rilevate due sospensioni disciplinari dello stesso, come previsto dal CCNL nazionale, in quanto la recidiva dimostra l’insofferenza del lavoratore nei confronti del potere organizzativo del datore.

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Solo risarcimento e non reintegra per il dipendente disobbediente

La Corte di Cassazione ha statuito che il dipendente che si è rifiutato di eseguire l’ordine di un superiore ha diritto alla sola tutela indennitaria e non anche alla reintegra nel posto di lavoro, sebbene il licenziamento risulti sproporzionato.
Con la Sentenza n. 31529 del 3 dicembre 2019, la Suprema Corte ha sottolineato che la condotta addebitata al lavoratore non è attribuibile alla mera "trascuranza" nell’adempimento degli obblighi contrattuali, rientrante invece tra le ipotesi per cui il CCNL prevede una sanzione conservativa.

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Reintegrato il lavoratore che non accetta il taglio dello stipendio malgrado la crisi dell’azienda

È nullo perché ritorsivo il licenziamento del lavoratore che, nonostante la crisi dell’azienda, rifiuta di firmare il rinnovo dell’accordo che prevede la riduzione dello stipendio. Scatta la reintegra.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 31527 del 3 dicembre 2019, secondo la quale la vendetta del datore di lavoro è provata tramite presunzioni, in quanto il provvedimento espulsivo è adottato il giorno dopo al rifiuto.

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