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23/11/2015 - Maxi-emendamento al DdL della Stabilità 2016

Maxi-emendamento al DdL della Stabilità 2016

In data 20 novembre 2015, il Senato ha approvato il maxi-emendamento alla Legge di Stabilità 2016, sul quale il Governo aveva chiesto la fiducia.
In particolare, tra le modifiche al DdL proposte con il maxi-emendamento, si segnalano le seguenti:
  • è stata introdotta la possibilità di riacquistare (mantenendo i relativi benefici fiscali) la "nuova" prima casa, anche se ancora in possesso della "vecchia" prima casa, purché quest'ultima venga alienata entro un anno;
  • è stata elevata ad euro 15.000,00 la soglia che rende obbligatoria la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria della cessione gratuita di beni ad enti pubblici e ONLUS;
  • è stato disposto che i dati relativi alle spese sanitarie, trasmessi dal sistema Tessera Sanitaria, non dovranno essere inclusi nella comunicazione ai fini IVA;
  • sono state previste modifiche alla disciplin a relativa alle locazioni, con particolare riferimento alla procedura di registrazione dei contratti;
  • è stata elevata ad euro 16.000,00 la spesa massima agevolabile per il nuovo "bonus arredo" specificamente rivolto alle giovani coppie che acquistano l'abitazione principale.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: nuovo codice tributo

Con Risoluzione 19 novembre 2015, n. 96, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
Il codice in oggetto, operativo dal 1° gennaio 2016, è il seguente:
  • "6856" denominato "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91".

Licenziamento per indisponibilità allo svolgimento di mansioni inferiori

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che, dopo la soppressione del suo posto di lavoro, rifiuta il mantenimento dell'occupazione non rendendosi disponibile a svolgere mansioni inferiori.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 23791 del 20 novembre 2015, ha precisato che il licenziamento è giustificato, in quanto l'interessato non è stato in grado di dedurre l'esistenza di una collocazione equivalente all'interno dell'azienda in fase di ristrutturazione, a nulla rilevando le assunzioni effettuate dal datore in epoca antecedente al licenziamento, riguardanti profili professionali non compatibili.

Cassazione: il premio fedeltà rientra nella base di computo del TFR

Con la Sentenza n. 23799 del 20 novembre 2015 la Cassazione interviene in merito al calcolo del TFR chiarendo che, in assenza di disposizioni specifiche del CCNL di riferimento, rientra nella base di computo il premio di fedeltà che l'azienda riconosce ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio.
Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che il premio di fedeltà previsto dal contratto integrativo aziendale è erogato a titolo non occasionale e pertanto rientra nella base di computo del TFR. A tal fine non rileva che si tratti di emolumento erogato in modo non continuativo.