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27/11/2015 - Notifica illegittima se il contribuente è "sconosciuto in loco" senza le dovute ricerche: Cassazione

Notifica illegittima se il contribuente è "sconosciuto in loco" senza le dovute ricerche: Cassazione

Con Ordinanza 25 novembre 2015, n. 24082, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la notifica della cartella di pagamento qualora il messo notificatore si sia limitato ad annotare, senza effettuare ulteriori ricerche, che il contribuente risulti "sconosciuto in loco".
In particolare, i Giudici hanno affermato che "dalla mera attestazione «sconosciuto sui citofoni» e «sconosciuto in loco» non emerge, infatti, se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta - e, in ipotesi, quali - per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse «sconosciuto sui citofoni»".

Responsabile il datore per l'infortunio anche senza violazione di norme specifiche sulla sicurezza

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46979 depositata il 26 novembre 2015, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio mortale occorso al lavoratore anche qualora non vi siano state violazioni di norme specifiche sulla sicurezza: è sufficiente la mancata adozione degli accorgimenti per l'integrità dei dipendenti previsti dal Codice Civile.
Pertanto, sebbene non fosse necessario installare delle impalcature di sostegno previste dal TU Sicurezza, in quanto la lavorazione si svolgeva ad un'altezza inferiore a due metri dal suolo, la Corte ha ravvisato comunque la violazione dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del DPR n. 547/1955, in virtù del quale i lavori all'aperto devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere, nonché la violazione del principio generale di diligenza e prudenza posto dal Codice Civile, secondo il quale il datore deve sempre e comunque prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Accordo interconfederale sulla rappresentanza nel terziario

In data 26 novembre 2015, tra Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil è stato stipulato l'accordo interconfederale sulla rappresentanza per il terziario, mutuato dal Testo unico sottoscritto tra sindacati e Confindustria il 10 gennaio 2014, che regolamenta la contrattazione collettiva nazionale di categoria, la misurazione della rappresentatività e le modalità della sua rilevazione.
In particolare, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene determinata sulla base del numero delle deleghe per la trattenuta del contributo associativo datoriale, dei voti ottenuti alle elezioni delle RSU, del numero di vertenze rappresentate nel corso del triennio antecedente all'avvio dei negoziati per il rinnovo del CCNL, delle pratiche per la disoccupazione certificabili dall'INPS. La partecipazione alla contrattazione è consentita alle organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%.