Home

29 ottobre 2015 - Esenzione IMU per i terreni agricoli: Legge di Stabilità 2016

Esenzione IMU per i terreni agricoli: Legge di Stabilità 2016

Recentemente il Governo ha approvato il disegno di legge della c.d. Legge di Stabilità 2016. In particolare, tra le novità fiscali il Ddl prevede anche l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

  • ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14 giugno 1993, n. 9;
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
  • ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, D.L. n. 201/2011) nonché all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, D.L. n. 4/2015).

 

Niente agevolazione prima casa all'abitazione con superficie inferiore a 240 mq ma con piscina: Cassazione

Con Ordinanza 27 ottobre 2015, n. 21908, la Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente che acquista una villa con superficie inferiore a 240 mq ma dotata di piscina non può usufruire dell'agevolazione "prima casa" (IVA al 4%).

In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che l'immobile in questione rientra nell'abitazione di lusso. Inoltre, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta viene emesso dall'Agenzia delle Entrata a carico dell'acquirente anche nel caso in cui il venditore abbia sbagliato la fattura.

 

Licenziamento: illegittimo se il datore non mette a disposizione i documenti oggetto della contestazione

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi illegittimo il provvedimento espulsivo comminato al lavoratore qualora, a fronte della richiesta di quest'ultimo dei documenti posti a base del licenziamento, il datore di lavoro non provveda alla consegna.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22025 del 28 ottobre 2015, ha precisato che ai fini del licenziamento per giusta causa la legittimità del provvedimento risulta condizionata alla consegna dei documenti posti a base del provvedimento espulsivo, qualora il lavoratore ne faccia richiesta. Tale obbligo si inserisce nell'ambito della correttezza e buona fede finalizzate alla predisposizione di un'idonea difesa da parte del dipendente.

 

Colpevole il datore per la morte dell'operaio intento all'utilizzo di un macchinario modificato

La modifica di un macchinario eseguita per agevolare l'utilizzo o la manutenzione dello stesso comporta un rischio che va contro gli obblighi di tutela e prevenzione in capo al datore di lavoro previsti dalla Direttiva n. 2006/428/CE (la "Direttiva macchine"), recepita dal D.Lgs n. 17/2010 e dal D.Lgs n. 626/1994 (nonché, ovviamente dal D.Lgs n. 81/2008). Così, l'infortunio mortale occorso al lavoratore durante l'utilizzo del macchinario stesso comporta la condanna del datore, che non ha tutelato il lavoro.

La Corte di Cassazione si è così espressa nella Sentenza n. 43425 del 28 ottobre 2015, ricordando che la "Direttiva macchine" prevede che il generale obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e salute dei lavoratore in capo al datore di lavoro si traduce anche nel non consentire la permanenza e l'utilizzo di macchinari pericolosi, quale quello modificato. Inoltre, per l'ordinamento italiano, il datore deve valutare i rischi ed eliminarli alla fonte, nel limite delle conoscenze acquisite in funzione del progresso della tecnologia: la modifica del macchinario, però, ha fatto sì che il datore non solo non avesse eliminato il rischio, ma lo aumentasse, e per tali motivi il datore è condannato.

 

Assunzioni congiunte in agricoltura: implementata la D.A.

L'INPS, con il Messaggio n. 6605 del 28 ottobre 2015, in materia di assunzioni congiunte in agricoltura, comunica che è stato rilasciato il modello di Denuncia Aziendale (D.A.), implementato con i campi relativi agli elementi identificativi dell'azienda che funge da Referente Unico.

Ai fini della comunicazione delle informazioni relative alle aziende co-datrici, il Referente Unico dovrà compilare il nuovo quadro "I" (assunzioni congiunte) indicando, per ogni co-datore, la tipologia, (ad es. contratto di rete), il Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici, il codice CIDA o la matricola Inps, la data del contratto/accordo e l'Associazione di categoria presso la quale è depositato l'accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori.

 

Contratti di solidarietà no CIGS: chiarimenti ministeriali per ditte cessate e licenziamenti

Con la Nota n. 21091 del 26 ottobre 2015 il Ministero del Lavoro, nell'ambito dei contratti di solidarietà per aziende non soggette alla disciplina CIGS, interviene in merito ai casi in cui la concessione del contributo avvenga quando ormai la ditta sia cessata o il dipendente licenziato.

In particolare è stato chiarito che:

  • in caso di cessazione dell'attività aziendale, il contributo a carico azienda verrà erogato solo qualora l'azienda abbia a suo tempo devoluto la sua quota ai dipendenti ed abbia anche anticipato dette somme;
  • qualora il licenziamento di un dipendente sia stato intimato successivamente al termine della solidarietà e nelle more della sua approvazione ministeriale, verrà comunque riconosciuta all'azienda la sua quota di ammortizzatore sociale.

Aziende dello spettacolo: aggiornamento della procedura di rilascio del certificato di agibilità

L'INPS, con il Messaggio n. 6603 del 28 ottobre 2015, comunica che, a far data dal 2 novembre 2015, sarà rilasciato in produzione un aggiornamento che prevede una nuova funzione di "Trasmissione massiva delle richieste di certificato di agibilità in formato. xml".

La nuova procedura telematica genererà, inoltre, il certificato di agibilità in formato pdf statico, per consentire la sua fruizione anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet).