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30/03/2015 - Reverse Charge, nuovi ambiti di applicazione

Reverse Charge, nuovi ambiti di applicazione

Con Circolare 27 marzo 2015, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori.

In particolare, gli argomenti trattati nella Circolare riguardano:

  • estensione del reverse charge nell'ambito del settore edile e dei settori connessi;
  • estensione del reverse charge nell'ambito del settore energetico;
  • estensione del reverse charge alle cessioni di pallets (bancali in legno);
  • rapporto tra split payment e reverse charge;
  • applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate;
  • reverse charge e regime dell'IVA per cassa;
  • reverse charge e nuovo regime forfetario;
  • acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale;
  • utilizzo del plafond;
  • soggetti esclusi dall'applicazione del reverse charge;
  • clausola di salvaguardia.
Con riferimento alle nuove fattispecie introdotte nell'ambito del settore edile ed energetico, il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Fatturazione elettronica verso tutti gli enti pubblici: obbligatoria da domani

Si ricorda che da domani, 31 marzo 2015, scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di tutta la Pubblica Amministrazione.

Infatti, la fatturazione elettronica a partire da domani, oltre verso le Amministrazioni centrali dello Stato (obbligo in essere dal 6 giugno 2014), diventa obbligatoria anche nei confronti di enti locali, scuole, università, camere di commercio, aziende del servizio sanitario, ecc..

Aumenti: la percentuale aggiuntiva rispetto alla retribuzione del collega non vale in caso di aumento dello stipendio del secondo

In materia di aumenti retributivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora al manager sia riconosciuta una maggiorazione percentuale fissa rispetto alla retribuzione di altro manager della medesima azienda, nel caso di aumento retributivo accordato al secondo, non può considerarsi automatica l'applicazione della percentuale alla nuova retribuzione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6266 del 27 marzo 2015, ha precisato che la maggiorazione del cinque percento della retribuzione, riconosciuta al manager rispetto alla retribuzione di altro manager, deve considerarsi statica al momento del riconoscimento e non può trasformarsi in una percentuale legata agli aumenti retributivi del secondo manager.