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30/03/2015 - Ultimo giorno utile per versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici

Ultimo giorno utile per versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici

Si segnala che in data odierna, 30 aprile 2015, scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari tramite Mod. F24 telematico, con la possibilità di scomputare l'eventuale acconto versato per il 2014 con il modello F23.

In particolare, come è stato ricordato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28 aprile 2015, n. 43, i codici tributi per l'assolvimento dell'imposta in esame sono i seguenti:

  • "2501" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014";
  • "2502" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI";
  • "2503" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI".

 

Istituti Tecnici Superiori, chiarimenti delle Entrate

Con Circolare 24 aprile 2015, n. 17, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito fra l'altro dei chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese di istruzione e dei canoni di locazione per gli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

In particolare, il documento di prassi precisa che:

  • tali enti possono essere collocati ad un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e quella universitaria; di conseguenza le tasse pagate per l'iscrizione agli I.T.S. sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e) TUIR, in misura pari al 19%;
  • viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti "iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest'ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa" (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, TUIR), in quanto i corsi seguiti presso gli ITS non sono equiparabili a corsi di laurea universitari.

Riduzione del tasso medio di tariffa: nota INAIL

Come noto, a seguito della Determina del Presidente dell'INAIL n. 286/2014, in data 22 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto 3 marzo 2015 con il quale vengono ridefinite le aliquote di sconto relative all'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività, contenute nell'art. 24 del DM 12 dicembre 2000.

Il decreto in esame è, ad oggi, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A riguardo l'INAIL, con la Circolare n. 51 del 29 aprile 2015, precisa che le nuove percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione disposte dal suddetto Decreto si applicano per la definizione delle istanze presentate per l'anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l'anno 2015.