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Credito d'imposta per le imprese che assumono detenuti, ProvvedimentoCon Provvedimento 27 novembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3, L. n. 193/2000, a favore delle imprese per l'assunzione di detenuti semiliberi o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno (art. 21, L. n. 354/1975), di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono attività formative.In particolare, il provvedimento dispone che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 esclusivamente attraverso i servizi Entratel e Fisconline nel limite concesso dal Ministero della Giustizia. Con Risoluzione l'Agenzia delle Entrate istituirà l'apposito codice tributo per la fruizione del credito in oggetto. L'amministrazione finanziaria effettua dei controlli automatizzati e nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo il relativo model lo F24 viene scartato. Le disposizioni contenute nel Provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2016 e a partire da tale data è soppresso anche il codice tributo 6741. |
Maxi-sanzione: gli ispettori non possono fare alcuna valutazione in ordine alla fattibilità dell'ottemperanza alla diffidaIl Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 20549 del 26 novembre 2015, chiarisce, in materia di maxi-sanzione per lavoro irregolare e diffida obbligatoria, che il personale ispettivo non può fare alcuna valutazione in ordine alla fattibilità dell'ottemperanza alla diffida.Il Ministero precisa che "la diffida costituisce elemento soggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima che, in qualche misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il mantenimento del rapporto di lavoro." |
Chiarimenti sui periodi di concessione di proroga di mobilità in derogaL'INPS, con Messaggio n. 7189 del 27 novembre 2015, è intervenuta in materia di mobilità in deroga, confermando che i decreti regionali non possono prevedere concessioni di trattamenti per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento o a trattamenti già conclusi. Ciò si verifica anche in caso di interruzione della fruizione del trattamento da parte dei lavoratori in mobilità in deroga, allo scopo di iniziare un'attività di lavoro a tempo determinato.Di conseguenza, nelle suddette ipotesi, non si potrà dar corso alla decretazione regionale e alle Sedi territorialmente competenti è fatto obbligo di informare, attraverso le Sedi regionali di riferimento, la Regione o Provincia autonoma interessata, sull'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento concessorio. |
INPS: i chiarimenti sulla NASPI dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs ActA seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act l'INPS, nella Circolare n. 194 del 27 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'indennità NASpI.In particolare, l'Istituto fornisce precisazioni in merito:
Infine, l'INPS fornisce le prime indicazioni in merito alle sanzioni, in assenza di giustificato motivo, in caso di mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva.
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