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03/02/2015 - Modalità attuative dello "split payment": Decreto MEF in corso di pubblicazione in G.U.

Modalità attuative dello "split payment": Decreto MEF in corso di pubblicazione in G.U.

Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il c.d. "split payment" in base al quale le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi sono tenute a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori.

Recentemente il MEF ha emanato il Decreto, in corso di pubblicazione sulla G.U., contenente le modalità attuative del nuovo metodo di versamento dell'IVA.

In particolare:

  • lo split payment è applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2015;
  • il cedente/prestatore emette la fattura evidenziando l'IVA e la dicitura "scissione dei pagamenti";
  • l'Ente pubblico provvede al versamento dell'IVA a seguito del pagamento della fattura;
  • i soggetti che effettuano le operazioni in esame sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria nel limite dell'imposta relativa a tali operazioni.

 

Modello Unico 2015 Pf: principali novità

Con Provvedimento 30 gennaio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relativi istruzioni, il modello Unico 2015 Pf (si veda SeacInfo del 2 febbraio 2015).

In particolare, le principali novità riguardano:

  • il bonus IRPEF di 80 euro riconosciuto in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26mila euro;
  • il credito d'imposta diretto ai sostenitori della cultura e del turismo (Art Bonus); l'agevolazione fiscale spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro;
  • la detrazione del 19% ai coltivatori diretti e IAP under 35 per i canoni di affitto dei terreni agricoli (80 euro per ettaro e fino a 1.200 euro annui);
  • la proroga della detrazione (pari al 50%) a tutto il 2015 prevista per l'eco bonus, il bonus arredo e le ristrutturazioni edilizie.

Non si può escludere a priori la responsabilità del datore per la morte del dipendente se questi fumava

In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha sentenziato che non si può escludere a priori la responsabilità del datore di lavoro per la morte per un tumore dell'operaio che lavorava in uno stabilimento ove era accertata la presenza di fumi cancerogeni, solo perché questi era uso al tabagismo.

I periti si sono limitati a non poter escludere il tabagismo quale potenziale causa o concausa del tumore e il giudice di secondo grado ha recepito tale perizia assolvendo il datore di lavoro: la Suprema Corte con la Sentenza n. 4888 pubblicata il 2 febbraio 2015, ha rinviato la causa in secondo grado, affermando che è il giudice a dover valutare l'effettiva potenziale concausa del vizio del tabagismo sulla base dei coefficienti di probabilità statistici del caso e della relazione dei periti, per poi trarre le conclusioni del caso.