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03/03/2015 - Firmato l'Accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Principato di Monaco

Firmato l'Accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Principato di Monaco

Con Comunicato 2 marzo 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che l'Italia, dopo i recenti Accordi siglati con la Svizzera e il Liechtenstein, in data 2 marzo, ha firmato anche l'Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali con il Principato di Monaco.

In particolare, l'Accordo con Monaco è basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement e consente, su richiesta, lo scambio di informazioni su conti o attività finanziarie in essere a decorrere dal 2 marzo 2015.

Ai fini della Voluntary disclosure, il Principato di Monaco non viene quindi considerato Paese "black list" e pertanto, i contribuenti che provvederanno a regolarizzare conti/attività finanziarie detenute nel Principato, trarranno dei vantaggi in termini di minori sanzioni.

Si segnala, infine, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50 la Legge 10 febbraio 2015, n. 12, con la quale è stato ratificato l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man.

 

Acqua ossigenata, aliquota ridotta

Con Risoluzione 27 febbraio 2015, n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che alle cessioni del prodotto "Idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento", stabilizzato a 10 volumi, sarà applicabile l'aliquota IVA del 10% (n. 114, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972) a prescindere dal formato della confezione. L'idrogeno perossido rientra infatti fra le "sostanze di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".

L'aliquota IVA non cambia se il prodotto è venduto da esercenti diversi dalle farmacie ma solo se in soluzione 3 per cento.

 

POS non rispettato: responsabile il coordinatore della sicurezza

In tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il mancato rispetto del piano operativo di sicurezza, estendendo tale obbligo anche nei cantieri mobili o temporanei.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9158 del 2 marzo 2015, ha chiarito inoltre che non è necessaria la continua e costante presenza del coordinatore nel cantiere, ma è di per sé sufficiente che questo sia messo in sicurezza, rispettando gli obblighi imposti in merito dal TU.

 

Lavoratore costretto a svolgere varie mansioni in sostituzione dei colleghi: niente mobbing

Secondo la Corte di Cassazione non si configura alcuna ipotesi di mobbing nei confronti del dipendente chiamato a svolgere una pluralità di incarichi sostituendo colleghi assenti, dal momento che tali incarichi risultano comunque compatibili con le mansioni d'inquadramento del lavoratore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4174 del 2 marzo 2015, ha precisato che il mobbing si configura qualora sia accertata la sussistenza di un unico e duraturo disegno persecutorio da parte del datore o del superiore, caratterizzato da continue condotte vessatorie a danno del lavoratore.

Estensione della CIGS alle imprese soggette a procedure concorsuali: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 4 del 2 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della CIGS alle imprese soggette a procedure concorsuali (art. 3, comma 1 della Legge n. 223/1191) e alla decorrenza dei relativi trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, il Ministero chiarisce che l'impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla relativa procedura concorsuale.