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03/11/2015 - IVIE: Legge di Stabilità 2016

IVIE: Legge di Stabilità 2016

Recentemente il Governo ha approvato il Disegno di Legge della c.d. Legge di Stabilità 2016.

In particolare, tra le novità fiscali il Ddl prevede anche l'esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce l'abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risultasse di lusso, ossia classificabile nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9. In tali casi va applicata l'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, di euro 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

Per l'immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.


Niente licenziamento per chi usa il pc aziendale per fini personali

Con Sentenza n. 22353 pubblicata il 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un proprio dipendente che aveva utilizzato il pc aziendale per fini personali, scaricando la posta elettronica e navigando in internet.

Nonostante le comunicazioni fatte dall'azienda ai lavoratori, circa un uso più attento della strumentazione aziendale e il potenziale pericolo di virus informatici derivante dall'utilizzo improprio da parte del dipendente, secondo i giudici della Corte Suprema senza la quantificazione del tempo dedicato a tale attività e la prova che vi sia stato un rallentamento o un blocco dell'attività lavorativa che ha causato danno all'azienda, il licenziamento non è legittimo, ma va adottata una sanzione conservativa.


Cassazione: soggette a contributi le differenze retributive per demansionamento

Con la Sentenza n. 22379 pubblicata il 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito all'assoggettamento previdenziale delle differenze retributive emerse a seguito del riconoscimento di un demansionamento.

In particolare la suprema Corte ha stabilito che la contribuzione dovuta sulle differenze retributive non decorre dalla data della sentenza, bensì dal momento in cui è insorto il demansionamento.

Inoltre gli Ermellini precisano che rimane a carico datoriale anche la quota di contributi del dipendente, dato che il ritardo nell'adempimento previdenziale non è imputabile alla sentenza del giudice, ma originato da un comportamento illecito dell'azienda.


Rimessione in termini per l'opposizione vista la non conoscenza dell'udienza fissata

Secondo la Corte di Cassazione va rinnovato il termine per l'opposizione al rigetto dell'impugnativa del licenziamento, nel caso in cui il notificante non abbia avuto formale conoscenza del termine iniziale per effettuare la notifica, rappresentato dalla conoscenza del decreto di fissazione di udienza risultato mai comunicato dalla cancelleria.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22355 del 2 novembre 2015, ha statuito la legittimità, anche riguardo al rito Fornero, della rimessione in termini per la regolarizzazione dell'atto di notifica del ricorso, a garanzia del diritto di difesa dell'opposto, in quanto il principio della ragionevole durata va coordinato con quello del giusto processo.