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04/03/2015 - Modulo di dichiarazione per il pagamento dei debiti erariali

Modulo di dichiarazione per il pagamento dei debiti erariali

Con la modifica dell'art. 11-bis, D.L. n. 66/2014, da parte dell'articolo 10, comma 12-quinquies, D.L. n. 192/2014 (Decreto "Milleproroghe") è stato posticipato il termine entro il quale i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, previsto dall'art. 19, D.P.R. n. 602/73 in caso di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", possono chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione.

A tal fine è stato pubblicato sul sito di Equitalia il "Modello per la riammissione alla rateizzazione" rivolto ai contribuenti che hanno perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014.

In particolare, i contribuenti potranno ottenere un piano di rateizzazione:

  • ordinario di 72 rate (6 anni);
  • straordinario fino a 120 rate (10 anni);
presentando la domanda entro il 31 luglio 2015.

 

Incompatibilità tra attività di mediazione e altre attività imprenditoriali: Parere MISE

Con Parere 12 gennaio 2015, n. 2447, il MISE ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di costituire un'impresa multiservizi, individuale o societaria, che con un'unica partita IVA si occupi principalmente di intermediazione immobiliare, ma che abbia nell'oggetto sociale e regolarmente attive anche le attività di mediatore creditizio, di amministratore di condominio, di agente assicurativo, di gestione di Poste private ed affari e commissioni.

In particolare, il MISE ha precisato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), L. n. 39/1989, l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

L'eventuale svolgimento di attività imprenditoriali e professionali diverse dalla mediazione determina l'incompatibilità che sarà sanzionata dal Legislatore contemporaneamente in capo:

  • alla società;
  • al suo legale rappresentante.

 

Cessazione del rapporto di lavoro: la prova delle dimissioni grava sul datore di lavoro

In materia di dimissioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il lavoratore proceda nei confronti dell'azienda sostenendo di non essersi dimesso ma di essere stato licenziato, la prova della scelta unilaterale del prestatore grava sull'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4241 del 3 marzo 2015, ha precisato che ai fini della prova, di cui è gravato il datore di lavoro, non può essere considerata sufficiente la testimonianza di altro dipendente dell'azienda, ciò a maggior ragione qualora la testimonianza sia "de relato", ossia rappresenti una conoscenza indiretta dei fatti.

 

Autoliquidazione: ufficiale il rinvio al 28 febbraio di ogni anno

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, il Decreto 9 febbraio 2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approva la determina del Presidente dell'INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 che fissa al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali.

 

Niente licenziamento per l'attività prestata presso terzi durante l'assenza per malattia

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che durante l'assenza per malattia presta attività lavorativa per terzi, qualora lo stesso dimostri che tale attività non ha compromesso la sua guarigione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4237 del 3 marzo 2015, ha chiarito che il licenziamento è sproporzionato e la condotta del lavoratore merita una sanzione conservativa, vista la scarsa lealtà dello stesso che, se riteneva di essersi completamente rimesso prima della scadenza del periodo di malattia, avrebbe dovuto offrire la propria prestazione al datore e non ad un terzo.

L'INAIL chiarisce i termini degli adempimenti amministrativi

L'INAIL, nella Nota n. 1550 del 2 marzo 2015, fornisce chiarimenti in merito i termini di degli adempimenti amministrativi. Al riguardo, l'Avvocatura Generale dell'Istituto ha espresso parere favorevole ad applicare, in via analogica, le diposizioni dettate dal legislatore in ambito processuale.

Pertanto, l'INAIL comunica che nel caso in cui la scadenza del termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del DPR n. 1124/1965 (comunicazione della modifica di estensione e natura del rischio, variazioni riguardanti il titolare dell'azienda, la sede ecc.) cada di sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.