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04/12/2015 - Deduzione per acquisto di immobili destinati alla locazione: Decreto in G.U.

Deduzione per acquisto di immobili destinati alla locazione: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2015, n. 282, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2014, contenente le modalità attuative in merito alla deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari destinate alla locazione.
In particolare, è riconosciuta una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile, il quale deve essere destinato entro sei mesi dall'acquisto o dalla costruzione alla locazione per almeno otto anni.
L'immobile deve avere destinazione residenziale e non deve essere classificato nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Studi di settore 2015: correttivi anticrisi e modifiche alla territorialità

Con Comunicato stampa 2 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Commissione degli esperti ha espresso parere positivo su una serie di aggiustamenti relativi all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.
In particolare, i correttivi 2015 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e riguardano:
  • interventi relativi all'analisi di normalità economica;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali.

Inoltre la Commissione ha approvato evoluzioni e aggiornamenti sulle diverse territorialità dei settanta nuovi studi per il 2015 e sui sessantasette studi che dovrebbero andare in evoluzione nel 2016.

Superminimo assorbibile fino a prova contraria

La Corte di Cassazione ha ribadito che l'importo concordato a titolo di superminimo tra l'azienda e il lavoratore è assorbibile, in caso di promozione di quest'ultimo, salvo prova contraria derivante dallo stesso accordo individuale o dalla contrattazione collettiva.
Nella Sentenza n. 24643 pubblicata il 3 dicembre 2015, i giudici della Corte Suprema hanno cassato il ricorso del lavoratore, in quanto questi non ha provato che l'emolumento era "ad personam". Di conseguenza, in mancanza di titolo che comprovi la non assorbibilità, il superminimo si deve considerare assorbibile dai futuri aumenti contrattuali ovvero dagli aumenti derivanti dalle promozioni ottenute dal lavoratore.