Home

06/02/2015 - Gestione separata INPS: aliquote contributive 2015

Gestione separata INPS: aliquote contributive 2015

Con Circolare 5 febbraio 2015, n. 27, l'INPS ha reso noto le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2015 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2015 sono complessivamente fissate come segue:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, 30,72% (30,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 23,50%.
Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2015, è pari ad euro 100.324,00, mentre per l'accredito dei contributi il minimale di reddito per l'anno 2015 è pari ad euro 15.548,00.

 

Credito d'imposta in favore di imprese musicali: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2015, n. 27, il Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2 dicembre 2014 contenente le disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui all'art. 7, D.L. 8 agosto 2013, n. 91.

In particolare, il credito d'imposta:

  • è pari al 30% dei costi sostenuti nel triennio per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, a prescindere che siano opere prime o seconde di nuovi talenti;
  • deve essere calcolato su una somma non superiore a 100mila euro per ciascuna opera, pertanto con un beneficio massimo di 30mila euro. Ogni impresa non può maturare più di 200mila euro di credito nell'intero triennio.

 

No alla responsabilità penale per il mancato invio del POS dei subappaltatori al responsabile della sicurezza

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento quanto mai opportuno circa le disposizioni di cui agli articoli 97 e 101 del D.Lgs n. 81/2008: gli obblighi di trasmissione del POS da parte delle imprese che partecipano all'esecuzione delle opere previsti dall'articolo 101, non integrano alcuna sanzione penale in caso di mancata ottemperanza all'obbligo, ma solo una sanzione amministrativa. Viceversa, l'obbligo di verifica "tecnica" dei POS previsto dall'articolo 97 integra la sanzione penale.

Nella Sentenza n. 5172 del 4 febbraio 2015, sulla base di tale distinzione, la Suprema Corte ha cassato la condanna penale dell'affidatario dei lavori che aveva omesso di tramettere il POS del subappaltatore al coordinatore della sicurezza del cantiere: la verifica del POS era stata effettuata e l'inadempimento amministrativo legato alla mancata trasmissione è pertanto da ricondurre all'articolo 101 del TU, con la conseguenza che il reo evita la condanna penale e subisce la sola sanzione amministrativa.

 

Presunzione di colpa del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che nell'ipotesi di incidente occorso al lavoratore sussiste la presunzione di colpa del datore di lavoro inadempiente agli obblighi di sicurezza, in quanto si configura una responsabilità contrattuale. È in capo all'infortunato l'onere della prova circa il nesso di causalità tra la lesione patita e l'inadempimento del datore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2138 del 5 febbraio 2015, ha precisato che il datore, a sua volta, deve dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento in quanto debitore di sicurezza nei confronti del lavoratore. Inoltre, si sottolinea che la decadenza dell'INAIL dall'azione di regresso non è rilevabile d'ufficio.

Contratto a termine: l'indennità a forfait non rappresenta una violazione del principio di uguaglianza

In materia di contratto a termine, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può considerarsi illegittimo per violazione del principio di uguaglianza, il trattamento a forfait nei confronti dl lavoratore a termine il cui contratto è stato dichiarato nullo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2053 del 4 febbraio 2015, ha precisato che il diverso trattamento previsto dal Collegato lavoro per i lavoratori a termine, rispetto all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non comporta una violazione del principio di uguaglianza.