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06/05/2015 - Modifiche ai modelli di dichiarazione UNICO e IRAP 2015

Modifiche ai modelli di dichiarazione UNICO e IRAP 2015

Con Provvedimento 30 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modificazioni alle istruzioni ed ai modelli di dichiarazione 2015.

In particolare, le correzioni in oggetto riguardano:

  • le istruzioni dei modelli di dichiarazione UNICO 2015 ENC, UNICO 2015 SC, UNICO 2015 SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e IRAP 2015, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015;
  • le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvate con separati provvedimenti del 16 febbraio 2015;
  • i modelli di dichiarazione UNICO 2015 ENC, UNICO 2015 SC e UNICO 2015 SP, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015;
  • le istruzioni generali comuni ai modelli UNICO 2015 delle società e degli enti.
Tali modifiche sono rese necessarie per l'aggiornamento e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

 

Tassazione catastale applicabile alla produzione di energia elettrica in agricoltura: Corte Costituzionale

Con Sentenza 25 febbraio 2015, n. 66, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la tassazione catastale della produzione di energia elettrica in agricoltura prevista dall'art. 1, comma 423, L. n. 266/2005, prima delle modifiche operate dal D.L. n. 66/2014.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ricordato che la sopracitata norma, prima dell'intervento del D.L. n. 66/2014, prevedeva che l'attività di produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche svolta da imprenditori agricoli fosse soggetta a tassazione catastale, in quanto da considerare:

  • un'attività connessa ai sensi dell'art. 2134 c.c.;
  • e rientrante, pertanto, nel reddito agrario.

Niente licenziamento per irregolarità nella presentazione della domanda di congedo

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, dovendo assentarsi dal lavoro per l'assistenza del parente malato, si ostina a non voler rispettare la formalità di presentazione dell'istanza di congedo nelle forme pretese dall'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8928 del 5 maggio 2015, ha chiarito che il recesso del datore di lavoro risulta sproporzionato, dal momento che lo stesso può, in tali ipotesi, permettere la fruizione del permesso al lavoratore, con la precisazione che l'aspettativa non prevede il pagamento della retribuzione per il relativo periodo.