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06/11/2015 - Riduzione aliquota IRES: Legge di Stabilità 2016

Riduzione aliquota IRES: Legge di Stabilità 2016

Tra le novità, contenute nel Disegno di Legge della c.d. Legge di Stabilità 2016, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, è prevista la riduzione graduale dell'aliquota IRES:
  • al 24,5%: dall'1 gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
  • al 24%: dall'1 gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L'applicazione della nuova percentuale per il 2016 è subordinata al riconoscimento, da parte dell'UE, dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.
Conseguentemente:
  • è rivista anche la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/73 nelle seguenti misure:
  • dall'1 gennaio 2016, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: 1,225%
  • dall'1 gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016: 1,20%
  • è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali. Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

Responsabilità del datore di lavoro per l'adozione tardiva delle misure di sicurezza

La Corte di Cassazione ha statuito la responsabilità del datore di lavoro per la malattia occorsa al dipendente, a causa dell'adozione tardiva delle misure di sicurezza idonee ad alleviare la pesantezza delle mansioni.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22615 del 5 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell'azienda, precisando che la stessa deve risarcire il lavoratore per il danno alla salute dovuto ai ritardi nell'automazione del processo lavorativo.

Illegittimo il licenziamento dell'apprendista senza prova che la mancata formazione deriva dalle assenze

La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi illegittimo il licenziamento dell'apprendista, senza la prova che il mancato completamento della formazione derivi dalle assenze per malattia del lavoratore stesso.
Queste le conclusioni della Sentenza n. 22624 emanata il 5 novembre 2015, nella quale i giudici della Corte Suprema precisano che "incombeva sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che la causa dell'inadempimento dell'obbligo formativo era dipeso esclusivamente dalle assenze della lavoratrice", tanto più alla luce della testimonianza del tutor che aveva di fatto affermato che la formazione consisteva più in "un'indicazione di carattere generale relativamente ai compiti da svolgere", che non in una vera e propria attività formativa.

Cassazione: nullo il trasferimento se l'invalidità esiste ma non c'è fruizione della "Legge 104"

Con la Sentenza n. 22421 del 3 novembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla disciplina del trasferimento della sede di lavoro ed in particolare alla sua legittimità in relazione all'invalidità del convivente del lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che il trasferimento risulta illegittimo nel caso in cui il lavoratore, pur convivendo con la madre invalida al 100%, non abbia fatto richiesta di fruizione dei permessi per assistenza disabili previsti dalla Legge n. 104/1992.

Fusione: l'esonero contributivo passa alla società incorporante

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'esonero contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie.
Nello specifico il Ministero afferma che il cessionario incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, per la parte residua, a completamento dei 36 mesi.

 


Sportivi professionisti: permane l'obbligo contributivo in capo alla società anche in caso di rinuncia alla retribuzione e contribuzione

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 26 del 5 novembre 2015, fornisce indicazioni in ordine all'ipotesi in cui, in ambito sportivo professionistico, calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti al fine di poter trovare ingaggio in altre società.
Con riferimento agli obblighi contributivi, il Ministero ricorda il principio generale in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro; pertanto, permane in capo al datore di lavoro, indipendentemente dalla rinuncia dei lavoratori l'obbligo:
  • contributivo con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale;
  • di versare il contributo al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera.