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09/04/2015 - Strutture sanitarie private: comunicazione dei compensi riscossi per i professionisti

Strutture sanitarie private: comunicazione dei compensi riscossi per i professionisti

Al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, l'articolo 1, commi da 38 a 42, Legge n. 296/2006, ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:

  • incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti esercenti l'attività medica e/o paramedica e riversarli a quest'ultimi;
  • annotare i compensi incassati nella propria contabilità (utilizzando opportune movimentazioni finanziarie in entrata / uscita) o in un apposito registro;
  • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.

La comunicazione relativa al 2014 va effettuata in via telematica, entro il 30.4.2015, utilizzando l'apposito mod. SSP "Comunicazione dei compensi riscossi dalle strutture sanitarie private. Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)".

 

Accesso alla precompilata anche dalla Gdf

Con Provvedimento 8 aprile 2015 è stato integrato il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015 concernente l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

In particolare, il provvedimento chiarisce che possono accedere alla dichiarazione precompilata anche gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza attraverso le credenziali rilasciate dal Corpo della Guardia di Finanze per l'accesso alla propria Intranet.

Marittimi: precisazioni INPS sull'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia

L'INPS, con il Messaggio n. 2409 del 7 aprile 2015, fornisce chiarimenti in merito al diritto dei lavoratori marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia.

In particolare, l'INPS comunica che per i lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica, deve essere attestato dall'azienda armatoriale tramite un apposito modello. Qualora l'azienda sia impossibilitata a rendere tale dichiarazione, quest'ultima sarà sostituita da una dichiarazione del lavoratore.