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1/04/2015 - Studi di settore, approvate le modifiche per il 2014

Studi di settore, approvate le modifiche per il 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2015, n. 75, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell' Economia 30 marzo 2015 avente ad oggetto l'"Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014".

Tale Decreto, contrariamente a quanto accaduto negli anni scorsi, non prevede modifiche degli indici di coerenza e di normalità economica previsti nei decreti 29 dicembre 2014 di approvazione degli studi settore.

Le principali modifiche apportate dal Decreto, riguardano:

  • la riqualificazione dei parametri sottostanti allo studio di settore al fine di cogliere le specifiche differenze territoriali;
  • l'aggiornamento della territorialità delle Foc in relazione allo studio di settore WM05U (commercio al dettaglio, calzature, abbigliamento e pelletteria).
Si segnala inoltre che nel sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili, in bozza, le istruzioni relative alla Parte generale degli studi di settore.

 

Arrivano semplificazioni relative al c.d. Spesometro: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 31 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 5 novembre 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. "Spesometro").

In particolare, è stato stabilito che, per l'anno 2014, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

  • gli enti pubblici, al fine di non gravare gli stessi di ulteriori incombenze a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica;
  • i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio e turismo (rispettivamente soggetti ex artt. 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.
    Si ricorda che tali soggetti erano già esonerati dall'invio per operazioni attive superiori ad euro 3.600 al lordo IVA.

 

Rinnovato il CCNL Terziario

In data 30 marzo 2015, tra CONFCOMMERCIO, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 febbraio 2011 (ratificato con modifiche il 6 aprile 2011) per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2015 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.

L'intesa ha stabilito un aumento retributivo lordo a regime pari ad euro 85,00 per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 5 tranches ed ha introdotto, tra l'altro, novità in tema di flessibilità dell'orario di lavoro e di disciplina del contratto a tempo determinato.

 

CIG in deroga: al via negli studi professionali delle Marche

Con Nota del 31 marzo 2015 la Regione Marche rende noto che verrà concessa la Cassa integrazione in deroga anche ai dipendenti degli studi professionali che svolgano la loro attività nel territorio regionale.

La Regione, afferma la nota, estende la platea di beneficiari dell'ammortizzatore sociale alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108 dell'11 marzo 2015 che, su istanza di Confprofessioni, include gli studi professionali tra i soggetti datoriali destinatari della Cassa in deroga.

 

Accordo Expo 2015 per il lavoro

In vista dell'Expo 2015, in data 26 marzo 2015 l'Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Filcams-Cigl Milano, Fisascat-Cisl Milano metropoli, Uiltucs-Uil Milano e Lombardia hanno sottoscritto un accordo che disciplina le assunzioni

  • con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate fino al 31 agosto 2015, e
  • con contratto a tempo parziale, effettuate fino al 31 marzo 2016.
L'accordo in esame si applica ai datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, con sede legale/operativa in provincia di Milano e che svolgono la loro attività in tale ambito territoriale.

Diritto alla disoccupazione agricola per i lavoratori assunti con contratto triennale

L'INPS, con il Messaggio n. 2239 del 30 marzo 2015, precisa che

  • ai lavoratori agricoli destinatari delle agevolazioni previste dall'art. 5 della Legge n. 116/2014 ed assunti con contratto a termine di durata almeno triennale
  • il trattamento di disoccupazione agricola - previa istanza dell'interessato - è liquidato in un'unica tranche nell'anno successivo a quello c.d. "di competenza" nel quale si è verificata la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi. Non rileva, infatti, lo status del lavoratore al momento della prestazione della domanda.