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10/03/2015 - Ambito soggettivo della fatturazione elettronica: chiarimenti del MEF

Ambito soggettivo della fatturazione elettronica: chiarimenti del MEF

Con Circolare 9 marzo 2015, n. 1, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ribadito che le Amministrazioni pubbliche destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 31 marzo 2015, sono quelle individuate:

  • dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, etc.;
  • dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ovvero i soggetti individuati dall'ISTAT con proprio Comunicato entro il 30 settembre (da ultimo, Comunicato 10 settembre 2014, in Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2014, n. 210) e in ogni caso le Autorità indipendenti;
  • dall'art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007, ovvero le Amministrazioni autonome.
Il MEF specifica, in particolare, che vanno considerati congiuntamente tutti i sopra citati Provvedimenti, ancorché si possano presentare "ampissime aree di sovrapposizione" nell'individuazione dei soggetti: non è quindi corretto, come alcuni avevano ritenuto, fare automaticamente riferimento alle sole Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco stilato dall'ISTAT.

 

Pertinenze agricole con agevolazione

Con Risoluzione 6 marzo 2015, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sull'applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4-bis, Decreto-Legge n. 194/2009) alle pertinenze dei terreni agricoli.

In particolare, la risoluzione precisa che:

  • l'applicazione in misura agevolata dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione rileva il concetto di pertinenzialità del fabbricato rispetto al terreno;
  • non rileva, invece, la qualificazione di strumentalità del fabbricato, di cui all'articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139, in quanto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità.
Quindi, le agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina, trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi purchè detto fabbricato risulti situato sullo stesso terreno agricolo.

 

Procedura di mobilità per riduzione del personale: indicazione delle esigenze organizzative

In materia di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità dell'esonero dei dipendenti per riduzione del personale, qualora il datore di lavoro non specifichi, nella comunicazione alle rappresentanze sindacali, le unità produttive da sopprimere e le esigenze tecnico-produttive e organizzative (art. 5, comma 1 della Legge n. 223/1991) alla base della scelta.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4678 del 9 marzo 2015, ha chiarito che la procedura di mobilità non è valida nell'ipotesi di un generico riferimento alla situazione di difficoltà dell'azienda, senza l'indicazione delle esigenze organizzative che non consentono il trasferimento degli esuberi ad altre unità.

Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato: in Gazzetta il Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015 il Decreto del Ministero del Lavoro del 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà bilaterale - FSBA - istituito per il settore artigiano.

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto ministeriale, va definitivamente a regime l'attività di FSBA per il settore artigiano istituito con gli accordi del 31 ottobre e 29 novembre 2013 dalle parti datoriali Confartigianato, Casartigiani, CNA e CLAAI.