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11/06/2015 - Possibile un secondo invio del 730 precompilato: Provvedimento

Possibile un secondo invio del 730 precompilato: Provvedimento

Con Provvedimento 9 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già trasmesso direttamente il Mod. 730 precompilato un secondo invio della dichiarazione per la correzione di eventuali errori o l'integrazione di dati incompleti.

In particolare, il contribuente potrà accedere all'apposita area autenticata del sito dell'Agenzia e riaprire la dichiarazione già trasmessa apportando le modifiche/integrazioni. L'invio della dichiarazione sostitutiva è possibile:

  • a decorrere dal 10 giugno 2015 al 29 giugno 2015;
  • dal 10 giugno 2015 al 21 giugno 2015, per i contribuenti senza sostituto d'imposta, dalla cui dichiarazione emerge un debito e che abbiano trasmesso entro il 16 giugno il Mod. F24 per il pagamento delle somme dovute.
La nuova dichiarazione annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa.

L'Agenzia sottolinea infine che la sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta. Ulteriori correzioni dovranno avvenire con le modalità ordinarie presentando il Mod. 730 integrativo ovvero un Mod. UNICO correttivo nei termini o integrativo.

 

Nuovo ravvedimento operoso, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: Circolare

Con Circolare 9 giugno 2015, n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in tema di ravvedimento operoso, le modalità applicative della lettera a-bis), inserita nell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 dalla Legge n. 190/2014.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il dies a quo per il ravvedimento di cui alla sopra citata lettera a-bis) (riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo) decorre dalla scadenza:

  • del termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione;
  • del termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione.

Dirigente licenziato per occultamento di una perdita di bilancio

Secondo la Corte di Cassazione è pienamente legittimo il licenziamento del dirigente d'azienda che occulta una perdita di bilancio della società, partecipando alle attività di cosiddetta prefatturazione, a nulla rilevando il fatto che tale artificio contabile sia stato ispirato da dirigenti superiori.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12074 del 10 giugno 2015, ha chiarito che il comportamento del manager giustifica il provvedimento espulsivo e non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto lavorativo, in quanto risulta irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario tra le parti.