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12/03/2015 - Obbligo di trasmissione telematica per gli aggiornamenti catastali

Obbligo di trasmissione telematica per gli aggiornamenti catastali

Con Provvedimento 11 marzo 2015, prot 35112, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

In particolare, l'Agenzia ha disposto che dal 1° giugno 2015 gli atti di aggiornamento catastale:

  • dichiarazioni per l'accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
  • dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione di unità immobiliari già censite;
  • dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano (compresi i beni comuni) e relative variazioni;
  • tipi mappali;
  • tipi di frazionamento;
  • tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
  • tipi particellari;
dovranno essere inviati dai professionisti abilitati con procedura telematica utilizzando il modello unico informatico catastale (Muic).

Il provvedimento, inoltre, ha previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica siano sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale.

 

Il mancato trasferimento di residenza fa perdere le agevolazioni "prima casa": Cassazione

Con Ordinanza 10 marzo 2015, n. 4800, la Corte Cassazione ha ribadito che decade dall'agevolazione "prima casa" il contribuente che non trasferisce la residenza entro diciotto mesi dall'acquisto dell'abitazione, anche qualora il mancato trasferimento sia dovuto a ritardi burocratici dell'Amministrazione nel concedere l'autorizzazione per i lavori di ristrutturazione.

A tale proposito, si ricorda che la Cassazione, con la Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2181, aveva già affermato che il requisito del trasferimento di residenza è fondamentale per non perdere il diritto all'agevolazione "prima casa" (Seacinfo 10 febbraio 2015).

 

Licenziamento illegittimo: la scelta tra indennità sostitutiva e reintegra è irreversibile

In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che sia per i provvedimenti espulsivi intervenuti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero, sia per quelli intervenuti dopo, la scelta del lavoratore di essere reintegrato nel posto di lavoro esclude la possibilità di richiedere l'indennità sostitutiva.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4874 dell'11 marzo 2015, ha chiarito che la scelta tra reintegra ed indennità sostitutiva rappresenta un diritto potestativo del lavoratore. In aggiunta, per coerenza normativa, tale irrevocabilità della scelta deve considerarsi operante sia per i provvedimenti intervenuti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 92/2012, che per quelli intervenuti dopo.

 

No al licenziamento del dipendente per un'accesa discussione con il superiore

In materia di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che ha avuto un'accesa discussione con il superiore, senza alcuna aggressione verbale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4884 dell'11 marzo 2015, ha precisato che l'illecito commesso non è così grave da giustificare la sanzione espulsiva, in quanto non sussiste il grave inadempimento dei doveri di diligenza e fedeltà.

INPS: il punto sulle aliquote 2015 per la Gestione separata

Con la Circolare n. 58 dell'11 marzo 2015, l'INPS riassume la contribuzione dovuta alla Gestione separata, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

In particolare, si ricorda che per i soli liberi professionisti titolari di partita IVA non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, anche per il 2015 l'aliquota contributiva rimane fissata al 27,72% (di cui 0,72% di contribuzione minore).

Per collaboratori e figure assimilate rimane valido quanto già comunicato dall'Istituto con la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015 e cioè che, per l'anno 2015, l'aliquota dovuta per i soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie passa al 30,72% (di cui 0,72% di contribuzione minore).