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14/12/2015 - Tagli al credito d'imposta sul carburante impiegato per taxi, NCC e motoscafi: Decreto in G.U.

Tagli al credito d'imposta sul carburante impiegato per taxi, NCC e motoscafi: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288, il D.P.C.M. 29 settembre 2015, relativo alla riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla Legge n. 190/2014 (c.d. "Legge di Stabilità 2015").
Con detto Decreto si attuano i tagli all'agevolazione sui carburanti impiegati per taxi, noleggi con conducenti (NCC) e motoscafi adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, di cui al punto 12 tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.
In particolare, è prevista una riduzione del credito d'imposta in commento:
  • del 49,41%, per il 2015;
  • del 56,87%, dal 2016,

di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative.

 


Niente licenziamento se non è previsto dal CCNL

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25047 pubblicata l'11 dicembre 2015, ha condannato un'azienda alla reintegra del lavoratore, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate, perché l'addebito contestato a fondamento del licenziamento per giusta causa non rientrava e non era riconducibile alle condotte passibili di tale sanzione previste dal CCNL.
L'azienda sosteneva comunque la liceità del licenziamento perché il fatto contestato sussiste: i giudici della Suprema Corte hanno però precisato che non possono trovare applicazione le disposizioni sostanziali di cui all'articolo 18 post Legge n. 92/2012, in quanto il licenziamento è avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma e, senza indicazioni contrarie, non può valere un principio di retroattività.

 


Licenziamento: la decadenza dal diritto di impugnazione del lavoratore può essere sollevata per la prima volta anche in fase di opposizione

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo comminato al lavoratore, qualora il datore di lavoro eccepisca la decadenza del diritto di impugnare da parte del dipendente.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 25046 dell'11 dicembre 2015, ha precisato che ai fini della legittimità dell'eccezione sollevata dal datore di lavoro, l'opposizione può ammetterla, non potendosi considerare quest'ultima come un'impugnazione, ma bensì come un atto inserito all'interno del medesimo grado di giudizio del processo di cognizione.

 


Licenziato per reiterazione del furto di beni aziendali di modico valore

In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che in due occasioni ruba beni dell'azienda, a nulla rilevando il modesto valore della merce stessa.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 25044 dell'11 dicembre 2015, ha confermato la sussistenza di una giusta causa di recesso, nonostante la tenuità del danno patrimoniale, in quanto la condotta del lavoratore ha leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

 


Guida alla compilazione del modello OT24 per l'anno 2016

Il modello OT24 per l'anno 2016, con le relative istruzioni alla compilazione, è disponibile sul sito dell'INAIL nella sezione "Modulistica > Gestione rapporto assicurativo > Datore di lavoro".
Si ricorda che la domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il 29 febbraio 2016.

 


Firmato l'accordo per il FSBA, Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato

In data 10 dicembre 2015, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto l'accordo che disciplina il FSBA, Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo del settore dell'Artigianato.
Tale Fondo istituito in ottemperanza all'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che
  • applicano i CCNL di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti stipulanti l'accordo in esame,
  • anche con meno di 6 dipendenti,
  • cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale.

     


Cassazione: l'indennità di rischio va assoggettata ad imposta

Con Sentenza n. 25080 pubblicata l'11 dicembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'assoggettabilità ad imponibile fiscale dell'indennità di rischio radiologico.
Nello specifico la Suprema Corte ha riconosciuto come assoggettabile ad imposta l'indennità di rischio in esame, in quanto dovuta ai sensi del CCNL applicato e quindi riconducibile direttamente alla prestazione di lavoro: per escludere l'assoggettabilità fiscale, continua la Corte, non doveva sussistere un legame di causa tra indennità erogata e mansione svolta.