Home

15/02/2015 - Fissato il termine per il rimborso del credito IRPEF superiore a 4.000 euro: Legge di Stabilità 2015

Fissato il termine per il rimborso del credito IRPEF superiore a 4.000 euro: Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015, intervenendo sul comma 587, Legge n. 147/2013, fissa un termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a 4.000 euro risultante dal Mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare, il rimborso dovrà essere effettuato "non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione [.] ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini", vale a dire entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

 

Credito d'imposta per i soggetti senza dipendenti: Legge di Stabilità 2015

Tra le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

 

Indice TFR del mese di dicembre 2014

L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2014 è pari a 107,0 punti.

L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2013 è pari a 0; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 1,50%.

 

INPS: la decorrenza dei termini non dipende dal ritiro della raccomandata

In materia di decorrenza dei termini INPS, la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato ritiro della lettera raccomandata inviata dall'Istituto non sposta il termine di decorrenza di tre mesi per il rinvio a giudizio del contribuente.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 968 del 13 gennaio 2015, ha precisato che non può considerarsi illegittima la messa in mora dell'Istituto poiché le comunicazioni relative al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali prevedono la libertà di forma.

 

Licenziamento: non necessario il provvedimento scritto nei confronti del disabile che non supera la prova

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo, non assistito da forma scritta, nei confronti del lavoratore disabile il quale non superi il periodo di prova.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 469 del 14 gennaio 2015, ha precisato che in presenza di patto di prova legittimo, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto nei casi in cui non valuti proficuamente superato il periodo di prova e potrà farlo senza l'obbligo di forma scritta. Al giudice rimarrà la verifica dei motivi, con attenzione a quelli eventualmente legati ai motivi di disabilità del lavoratore.

 

No al risarcimento senza prova che il danno alla vita sessuale del dipendente sia dovuto a cause di servizio

Secondo la Corte di Cassazione non spetta alcun risarcimento dei danni al lavoratore per l'impossibilità di avere regolari rapporti sessuali con il partner, in mancanza della prova che la patologia lamentata sia stata determinata dall'esposizione ad agenti patogeni nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 467 del 14 gennaio 2015, ha precisato che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente lavorativo, a carico del lavoratore, va valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, la stessa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

Sanzionabile l'invio tardivo del certificato di infortunio laddove espressamente richiesto dall'INAIL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 295 del 12 gennaio 2015, ricorda che, in caso di infortunio/malattia professionale, se il certificato medico non è inviato telematicamente da parte del datore di lavoro o del medico certificatore, sarà l'INAIL a richiederlo successivamente con un atto che ne stabilisce i termini di presentazione.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi o adempia tardivamente alla richiesta di inoltro del certificato medico per infortunio/malattia professionale da parte dell'INAIL, lo stesso è sanzionabile ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, pertanto "con l'ammenda da euro 1.290 a euro 7.745".