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16/10/2015 - Art bonus fruibile anche senza trasferimenti di denaro diretti: Risoluzione

Art bonus fruibile anche senza trasferimenti di denaro diretti: Risoluzione

Con Risoluzione 15 ottobre 2015, n. 87 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fondazioni bancarie possono fruire dell'Art bonus di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. n. 83/2014 anche nel caso in cui si facciano carico esclusivo dell'esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione dei beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, senza trasferire direttamente somme di denaro all'ente pubblico territoriale.

In questo caso non viene infatti meno il requisito della liberalità, in quanto le somme sono predeterminate a monte nei protocolli d'intesa siglati tra le parti.

 

Tassazione attività agricole connesse: Risoluzione

Con Risoluzione 15 ottobre 2015, n. 86, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (art. 22, D.L. n. 66/2014).

La cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli rientra, per gli anni 2014 e 2015, nel reddito catastale se rispetta il limite di 260.000 kw/h annui.

La parte eccedente tale limite va assoggettata:

  • a tassazione forfettaria del 25% se l'attività di produzione di energia fotovoltaica rispetta i criteri di connessione co l'attività agricola principale (Circolare n. 32/2009);
  • a tassazione ordinaria (reddito d'impresa) se rispetta i sopracitati criteri di connessione.
Infine, la Risoluzione n. 86/2015 fornisce chiarimenti anche in relazione ai criteri di tassazione per l'anno 2016.

 

Il lavoro notturno del part time va retribuito come quello dei full time

La Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore a tempo parziale che svolge attività di lavoro notturno ovvero di lavoro notturno festivo ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione, per le ore svolte con tale modalità, pari a quella percepita, per le medesime, dal lavoratore a tempo pieno comparabile.

Nella Sentenza n. 20843 del 15 ottobre 2015, i giudici della Corte Suprema hanno così risolto la disputa tra un'azienda e una lavoratrice, affermando che, per il principio di non discriminazione affermato dalla Direttiva 97/81/CE e ripreso dall'articolo 4 del D.Lgs n. 61/2000, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, cioè quello inquadrato allo stesso livello e a nulla valgono le considerazioni circa turnazioni diverse o maggiori riposi: se l'attività viene svolta in orario notturno, il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ricevere la stessa maggiorazione corrisposta al lavoratore a tempo pieno.

 

Individuati per il 2016 i settori e le professioni con disparità di genere

Con il Decreto 13 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2016, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

In tali settori, caratterizzati da una significativa differenza di genere, il datore di lavoro può beneficiare di agevolazioni contributive per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, comma 11 della Legge n. 92/2012).

 

Precisazioni dall'Agenzia delle Entrate in materia di Qu.I.R.

L'Agenzia delle Entrate, con Parere del 1° ottobre 2015, interviene su alcune questioni interpretative afferenti il trattamento fiscale della Qu.I.R.

In particolare, in risposta a specifici quesiti sottoposti da Assosoftware, l'Agenzia precisa che

  • ai fini della tassazione del TFR, nella formula utilizzata per il calcolo del reddito di riferimento e, conseguentemente, dell'aliquota media di tassazione
    • l'importo della Qu.I.R. non deve essere imputato al numeratore,
    • il periodo di tempo in relazione al quale il dipendente percepisce la Qu.I.R. in busta paga deve essere imputato al denominatore;
  • nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, alla Qu.I.R., maturata in un determinato anno ed erogata l'anno successivo, va applicata la tassazione ordinaria escludendo, pertanto, la possibilità di applicare quella separata.

Cassazione: la fruizione indebita di benefici contributivi comporta evasione e non omissione

Con la Sentenza n. 20845 del 15 ottobre 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'indebita fruizione di sgravi contributivi ed in particolare nel caso in cui l'azienda non fornisca tutte le informazioni adeguate a verificare l'effettiva spettanza del beneficio fruito.

Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che, nel caso di indebita fruizione di sgravi contributivi, non si configura la semplice omissione di versamento di contributi, bensì l'evasione contributiva.