Agevolazione sulla prima casa in caso di separazione dei coniugi: CassazioneCon Sentenza 13 novembre 2015, n. 23225, la Corte di Cassazione ha precisato che il coniuge che, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, cede all'ex la sua quota dell'immobile senza riacquistare un'abitazione entro l'anno, non perde il beneficio fiscale sulla prima casa.In particolare, i Giudici hanno specificato che l'agevolazione sulla prima casa si conserva in virtù del fatto che comunque l'immobile continua ad essere "l'habitat familiare in funzione di tutela della prole, con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi". |
Beneficio "prima casa" anche se il contribuente vende l'immobile e ne riceve uno in donazioneCon Sentenza 13 novembre 2015, n. 23219, la Cassazione ha stabilito che il contribuente che vende l'immobile prima dei cinque anni e ne acquista un altro a titolo non oneroso ma per donazione non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa.La Corte ha già avuto occasione di precisare che il punto n. 4 della Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 riconosce espressamente l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti; lo stesso punto stabilisce infatti che per il mantenimento dell'agevolazione debba procedersi "all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". Inoltre, l'art. 7, Legge n. 448/1998 riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l'anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito; tale credito ha senso solo se il beneficio "prima casa" può mantenersi a nche nel caso in cui l'acquisto della nuova abitazione (entro un anno dalla vendita della prima abitazione) possa essere gratuito. |
Indice TFR del mese di ottobre 2015L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2015 è pari a 107,2 punti.L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2014 è pari a 0,186916; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 1,390187%. |
