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17/02/2015 - Credito d'imposta per le imprese che assumono personale altamente qualificato: Provvedimento

Credito d'imposta per le imprese che assumono personale altamente qualificato: Provvedimento

Con Provvedimento 16 febbraio 2015, l'Agenzia Entrate ha disposto le modalità e i termini per fruire, tramite compensazione in F24, del credito d'imposta a favore delle imprese per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato introdotto dal D.L. n. 83/2012 ed attuato dal Decreto 23 ottobre 2013.

In particolare, tale credito:

  • è concesso alle imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato, ossia in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline tecniche-scientifiche;
  • è fissato nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto (salario più contributi) per un periodo massimo di un anno dalla data di assunzione di lavoratori e con un limite massimo di 200 mila euro;
  • è fruibile solo in compensazione, presentando il Mod. F24 esclusivamente mediante i servizi telematici ENTRATEL o FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
    A tale proposito l'Agenzia, con Risoluzione 16 febbraio 2015, n. 18, ha provveduto ad istituire il codice tributo "6847" da utilizzare per la compensazione.

 

Ritenute e imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria: Risoluzione

Con Risoluzione 16 febbraio 2015, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, laddove la normativa fiscale non fornisca indicazioni.

In particolare, è stato precisato che:

  • qualora nella riscossione dei proventi di natura finanziaria intervengano più intermediari, l'individuazione del sostituto d'imposta tenuto all'applicazione della ritenuta va ponderata considerando lo schema operativo che viene adottato;
  • l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla "Monte titoli Spa", è a carico dell'intermediario presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati e che aderisce, direttamente o indirettamente, al citato sistema "Monte titoli".

 

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti ministeriali sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015, sono intervenuti in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel caso di svolgimento delle attività in quota.

In particolare la circolare in esame è intervenuta fornendo chiarimenti sull'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto, in riferimento ai dispositivi installati permanentemente e non permanentemente.

 

Licenziamento: illegittimo in caso di contestazione tardiva anche se legata alla complessità delle indagini

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi illegittimo il provvedimento espulsivo comminato al lavoratore, il quale giunga a distanza temporale eccesiva rispetto ai fatti contestati.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2902 del 13 febbraio 2015, ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione, volto a garantire il diritto di difesa del lavoratore, non può subire deroghe, nemmeno nel caso di provate e complesse indagini da parte del datore, necessarie per giustificare il provvedimento espulsivo.

Niente condanna del datore se non è indicata l'omissione commessa nelle misure di sicurezza

In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore infortunatosi, quest'ultimo deve almeno allegare l'omissione commessa dal datore nella predisposizione delle misure necessarie ad evitare l'incidente occorsogli.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2687 dell'11 febbraio 2015, ha chiarito che non risulta sufficiente la generica deduzione da parte dell'infortunato della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, in quanto la responsabilità del datore va collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento.