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18/06/2015 - Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi: Decreto attuativo in G.U.

Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi: Decreto attuativo in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2015, n. 138, il Decreto del Ministero dei beni delle attività culturali del turismo 7 maggio 2015, recante disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10, D.L. n. 83/2014.

In particolare, con detto decreto viene disciplinato il credito di imposta in favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per la riqualificazione delle proprie strutture, mediante interventi di

  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • risparmio energetico;
  • acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

 

Pubblicità immobiliare: nuovi e specifici codici tributo

Con Circolare 17 giugno 2015, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto e integrato le tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare abbinando ad ognuno di essi un nuovo e specifico codice tributo.

In particolare, il documento di prassi, illustra:

  • le fattispecie già esistenti e anche quelle sopravvenute, cui sono stati attribuiti i relativi codici;
  • gli atti soggetti a trascrizione (allegato 1);
  • gli atti soggetti a iscrizione (allegato 2);
  • gli atti soggetti a annotazione (allegato 3).
I nuovi codici tributo potranno essere utilizzati a partire dal 30 ottobre 2015 al fine di consentire gli adeguamenti informatici e le procedure dei software in uso.

 

Termine al contratto giustificato dalla temporaneità e specificità rispetto ai dipendenti già in forza

In materia di qualificazione del rapporto di lavoro nell'ambito degli spettacoli televisivi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come rapporto a tempo indeterminato l'attività prestata da un "realizzatore - decoratore" nell'ambito di diverse produzioni televisive in forza ad una decina di contratti a tempo determinato, per di più in presenza di altri dipendenti dell'azienda con analoghe mansioni e in forza a tempo indeterminato.

I giudici della Corte Suprema hanno motivato la Sentenza n. 12432 del 16 giugno 2015, affermando che nell'ambito dello spettacolo il contratto a termine è giustificato laddove rispetti sia i requisiti di temporaneità e specificità, nonché la riconducibilità diretta e necessaria ad uno specifico programma o spettacolo, mentre la sola qualifica tecnica del lavoratore non può giustificare l'apposizione del termine. Venendo meno la riconducibilità al singolo programma, essendo il lavoratore impiegato in diverse produzioni, risulta illegittima l'apposizione del termine e quindi il rapporto si configura a tempo indeterminato.

 

Fondi di solidarietà bilaterale: presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione

L'INPS, con la Circolare n. 122 del 17 giugno 2015, interviene per fornire indicazioni riguardo le modalità per la presentazione on-line delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale di cui all'art. 3 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

L'Istituto precisa che la procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l'invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.

L'INPS, infine, elenca i Fondi ad oggi pienamente operativi per i quali può essere presentata domanda. Si tratta dei Fondi relativi al:

  • settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
  • settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
  • settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
  • settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

 

Niente licenziamento per mancanza temporanea dei titoli per svolgere la mansione

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che non possiede più i titoli per lo svolgimento della sua mansione, ma che riuscirebbe ad acquisirli con uno specifico corso.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12486 del 17 giugno 2015, ha chiarito che in tale ipotesi è ravvisabile un'impossibilità meramente temporanea a svolgere quella attività lavorativa e, pertanto, risulta precipitosa ed ingiustificata la decisione del datore di lavoro di irrogare la sanzione espulsiva.

 

Esonero contributivo triennale: al via i controlli ispettivi

Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare n. 9960/2015, ha fornito indicazioni operative alle direzioni interregionali e territoriali e, per conoscenza, all'INPS e all'INAIL finalizzate ad identificare i casi di fruizione indebita dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Alcune DTL hanno infatti segnalato comportamenti elusivi ritenuti non in linea con i principi della norma.

Danno biologico: per il riconoscimento la prova spetta al lavoratore

In materia di danno biologico, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini del riconoscimento dello stesso nei confronti del lavoratore, è necessario che quest'ultimo provi il nesso di causalità tra danno e nocività del luogo di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 12464 del 17 giugno 2015, ha precisato che ai fini del riconoscimento del danno biologico subito dal lavoratore, risulta necessario provare il nesso causale tra la violazione delle norme di legge da parte dell'azienda e il danno fisico irreversibile prodotto al lavoratore.