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18/09/2015 - Bilancio d'esercizio, approvati i nuovi schemi

Bilancio d'esercizio, approvati i nuovi schemi

È stato pubblicato in G.U. 4 settembre 2015, n. 205, il D.Lgs. n. 139/2015 attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d'esercizio.

In particolare con l'art. 6 del citato Decreto:

  • sono state apportate una serie di modifiche agli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c.;
  • sono stati modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.;
  • è stato introdotto l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario disposto dal nuovo art. 2425-ter, C.c;
  • è stato modificato il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c.;
  • è stata introdotta una nuova struttura "semplificata" del bilancio adottabile dalle c.d. "micro-imprese" di cui al nuovo art. 2435-ter, C.c..
Come previsto espressamente dall'art. 12 del citato Decreto le nuove disposizioni ". entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data". Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare le stesse sono applicabili quindi a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2016.

 

Chiarimenti in merito al regime speciale riservato alle SIIQ: Circolare

Con Circolare 17 settembre 2015, n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Decreto sblocca Italia").

In particolare, con detta Circolare vengono trattati i seguenti aspetti:

  • decorrenza delle nuove disposizioni;
  • requisiti e modalità per l'accesso al regime;
  • effetti dell'esercizio dell'opzione;
  • cause di cessazione del regime speciale;
  • il regime speciale in capo ai partecipanti;
  • la tassazione dei trasferimenti di immobili di fondi immobiliari a favore di SIIQ;
  • problematiche emerse in sede di interpello.

Demansionamento: la qualifica conta più delle mansioni

Con la Sentenza n. 18223 del 17 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che l'articolo 2103 c.c. tutela il lavoratore contro il demansionamento, cioè l'attribuzione a mansioni inferiori alle precedenti, ma anche e soprattutto contro la dequalificazione, ovvero l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla qualifica del lavoratore stesso.

Pertanto, in una causa relativa ad un demansionamento, il giudice di merito deve valutare, ai fini della verifica del legittimo ius variandi del datore di lavoro, "l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente", cioè un confronto tra le mansioni effettuate e la qualifica posseduta.