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Licenziamenti collettivi legittimi solo se c'è contestualità tra le comunicazioniI licenziamenti collettivi a seguito di procedura di mobilità sono legittimi solo se la comunicazione di recesso al lavoratore è inviata contestualmente alla comunicazione alle organizzazioni sindacali, salvo l'esistenza di precise e giustificate motivazioni oggettive la cui prova è a carico del datore di lavoro.Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23616 del 18 novembre 2015, nella quale ha specificato che la "contestualità" tra le due comunicazioni, nell'ambito di una procedura di mobilità, deve ritenersi soddisfatta nel caso in cui l'intervallo tra le stesse sia non oltre i sette giorni. |
Indennità ASpI ai lavoratori sospesi: i chiarimenti dell'INPSL'INPS, con il Messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'abrogazione dell'indennità ASpI ai lavoratori sospesi. In particolare, l'INPS rende noto che, nel limite delle risorse disponibili e del limite massimo di 90 giorni nel biennio mobile, saranno indennizzati i periodi di sospensione del 2015, autorizzati dagli Enti Bilaterali, indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015).Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione delle richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all'abrogazione della norma) la Direzione centrale dell'Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l'indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all'Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell'istanza. |
Lecito il licenziamento per assunzioni più qualificateCon la Sentenza n. 23620 pubblicata il 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del licenziamento di un lavoratore finalizzata all'assunzione di personale sostitutivo più qualificato professionalmente.In merito la Suprema Corte ha stabilito come lecito il licenziamento qualora, nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività aziendale, insorga l'esigenza di figure lavorative di più alto profilo professionale. In tal caso, sentenzia la Cassazione, si configura il giustificato motivo oggettivo, perché la risoluzione del rapporto era strumentale all'esercizio della libertà d'impresa: l'illiceità del licenziamento si sarebbe configurato solamente provando il "torto assoluto". |
Modalità di esercizio del diritto di sciopero nei musei e siti archeologiciÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015 la Legge n. 182 del 12 novembre 2015 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.Lo scopo della legge (in vigore dal 19 novembre 2015) è quello di assicurare con continuità ai cittadini la fruizione del servizio offerto dai musei e siti archeologici con la loro inclusione tra i servizi pubblici essenziali e, pertanto, si è provveduto a garantire tale diritto con l'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori, definendo le regole e le procedure da rispettare nell'ipotesi di conflitto collettivo. |
Misure di sostegno al reddito in deroga per i lavoratori dei call-centerIl Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, ha disposto misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center che sospendano o riducano l'attività per crisi aziendale.In particolare, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale, è riconosciuta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria (per periodi non superiori a 12 mesi) in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, con
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