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20/02/2015 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Con Circolare 19 febbraio 2015, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla recente disciplina in tema di agevolazione diretta a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, tra le principali novità si segnala che il credito d'imposta:

  • è attribuito ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO;
  • spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015;
  • è ammesso sempreché rispettato l'ammontare minimo dell'investimento agevolabile, pari ad Euro 10.000; la Circolare precisa che tale limite va verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall'imprenditore;
  • è determinato nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;
  • va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo;
  • è revocato se i beni oggetto di investimento non sono mantenuti nell'impresa almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto e se i beni sono trasferiti, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato in strutture produttive situate fuori dal territorio italiano.

 

Rent to buy: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 19 febbraio 2015, n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. "rent to buy") introdotta dall'art. 23, D.L. 12 settembre 2014, n.133. In particolare, la Circolare in questione tratta i seguenti aspetti:

  • inquadramento civilistico e fiscale dei contratti;
  • trattamento del canone per godimento del bene e acconto prezzo nella fase di godimento dell'immobile;
  • esercizio del diritto di acquisto e trasferimento dell'immobile;
  • mancato trasferimento dell'immobile e restituzione degli acconti.

 

Licenziamento del lavoratore per il rifiuto di affiancare un superiore

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento dell'informatore scientifico che aveva rifiutato più volte l'affiancamento di un superiore nello svolgimento delle sue mansioni, disposto dal datore di lavoro. Tale rifiuto, per i giudici, lede il potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e pertanto giustifica il provvedimento espulsivo.

La Sentenza n. 3323 pubblicata il 19 febbraio 2015, inoltre, ribadisce il principio secondo il quale qualora il lavoratore abbia adito il collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 Legge n. 300/1970, senza che la controparte si opponga, non può poi riproporre la medesima azione in sede giudiziaria (quando evidentemente l'azione in sede di collegio arbitrale non ha portato i risultati sperati). Così la Corte respinge il ricorso del lavoratore e legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

 

Conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo

La Corte di Cassazione ha statuito che il giudice ha il potere di convertire il provvedimento espulsivo per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attribuendo al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo.

Di conseguenza la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3320 del 19 febbraio 2015, ha precisato che il dirigente che si trova licenziato per giustificato motivo può ottenere l'indennità di mancato preavviso anche se non ha presentato la domanda nel ricorso introduttivo ma solo in sede di appello. La valutazione sulla fondatezza della richiesta spetta al giudice del rinvio.

Agenzia delle Entrate: il punto sui chiarimenti di inizio d'anno

Con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate riepiloga tutte le informazioni fornite sulle novità fiscali di inizio d'anno così come emerse in diverse occasioni.

In particolare, in relazione alla Certificazione Unica si segnala che la Circolare in esame conferma che anche per il 2015, per il quale il termine di prima presentazione viene spostato a lunedì 9 marzo, i 5 giorni previsti dalla norma per operare modifiche scadranno comunque entro il 12 marzo 2015 (5 giorni dal 7 marzo).