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21/04/2015 - Credito d'imposta nel settore del trasporto: Risoluzione

Credito d'imposta nel settore del trasporto: Risoluzione

Con Risoluzione 20 aprile 2015, n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato quanto riportato nella Risoluzione 30 aprile 2002 n. 133 relativa all'istituzione del codice tributo 6740 "Agevolazione sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori".

In particolare, il documento di prassi fornisce le nuove istruzioni per compilare correttamente il modello F24, precisando che:

  • nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" è indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015);
  • nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato "AAAA".

 

Bloccata la registrazione delle dichiarazioni doganali "errate": Nota Agenzia delle Dogane

Con Nota 20 aprile 2015, n. 46452 l'Agenzia delle Dogane ha precisato che, avendo riscontrato nelle dichiarazioni doganali numerosi errori inerenti l'indicazione degli estremi delle lettere di intento, a partire da oggi, 21 aprile 2015, sono attivi controlli bloccanti che comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione doganale, qualora non siano rispettate le regole di compilazione contenute nella Nota 11 febbraio 2015, n. 17631.

In particolare, le Dogane precisano che tali controlli comporteranno il rifiuto della registrazione delle dichiarazioni errate, fornendo comunque l'indicazione dell'errore riscontrato.

Negare la presenza di clandestini sul lavoro fa scattare la falsa testimonianza

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16443 del 20 aprile 2015, ha evidenziato come l'aver negato la presenza di lavoratori clandestini sul posto di lavoro fa rischiare al lavoratore una condanna per falsa testimonianza.

I ricorrenti, inoltre, non possono nel caso in specie invocare la non punibilità della dichiarazione mendace fondando il loro ricorso sul timore di essere licenziati qualora avessero dichiarato il vero, in quanto tale principio di non punibilità trova applicazione qualora vi sia una immediata e inderogabile consequenzialità tra la dichiarazione e la conseguenza per il testimone, e non anche quando vi sia solo una semplice supposizione.