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22/10/2015 - Baratto amministrativo: Nota IFEL

Baratto amministrativo: Nota IFEL

Con Nota 20 ottobre 2015, l'IFEL ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'istituto del baratto amministrativo, come previsto dalla Legge n. 133/2014.

In particolare, è stato precisato che la riduzione o esenzione dei tributi locali a fronte di interventi di riqualificazione del territorio (es. pulizia delle strade) è una possibilità che va circoscritta a pochi e limitati casi.

Gli enti locali, infatti, potranno riconoscere l'agevolazione solo per premiare gli interventi elencati nella norma a:

  • associazioni di cittadini, in via prioritaria;
  • singoli componenti delle associazioni, solo in via eccezionale.
L'IFEL, infine, precisa che i Comuni dovranno valutare attentamente la corrispondenza tra beneficio reso (derivante dall'attività posta in essere) e agevolazione concessa (riduzione/esenzione dell'imposta).

 

Chiarimenti sulla trasformazione delle Dta in credito d'imposta: Norma di comportamento AIDC

Con Norma di comportamento n. 193 l'AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti) chiarisce la disciplina applicativa dell'articolo 2, comma 56-bis, D.L. n. 225/2010, relativo alla trasformazione in credito di imposta di una quota delle attività per imposte anticipate in caso di perdite fiscali.

In particolare, secondo l'Associazione tale conversione è permessa anche se il riassorbimento è dovuto ad un evento realizzativo (es. cessione d'azienda).

 

Niente infortunio se l'insegnante si reca al corso di aggiornamento

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21400 del 21 ottobre 2015, ha convalidato la sentenza di appello che disconosceva l'infortunio in itinere per l'incidente automobilistico occorso all'insegnante mentre si recava ad un corso di aggiornamento obbligatorio.

I giudici della Corte Suprema hanno chiarito che l'articolo 4 del DPR n. 1124/1965 garantisce la copertura assicurativa per gli insegnanti "che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche": in mancanza di prove che il lavoratore stesse svolgendo una di queste attività, nessuna indennità per infortunio può essere concessa.

 

Licenziato il dipendente per lo svolgimento di altra attività nel periodo di malattia

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, durante la sua assenza dal posto di lavoro per malattia, compie attività che possono ritardare la guarigione ed aggravare le sue condizioni.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21438 del 21 ottobre 2015, ha ribadito che il recesso del datore è giustificato, in quanto tale condotta determina un inadempimento da parte del lavoratore, ovvero la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

 

Abrogazione dell'indennità ASpI ai lavoratori sospesi: interpretazione più estensiva del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, fornisce indicazioni in merito all'abrogazione dell'indennità ASPI ai lavoratori sospesi disposta dal D.Lgs n. 148/2015.

Dopo un primo parere più restrittivo, sfociato nella posizione assunta dall'INPS nel Messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, nel quale l'Istituto affermava che l'indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi non potesse più essere erogata a decorrere dal 24 settembre (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015), il Ministero fornisce un'interpretazione più estensiva chiarendo che:

  • nel caso in cui le domande siano state presentate entro il 12 ottobre 2015 (20° giorno successivo al 23 settembre) in base ad accordi sindacali stipulati prima del 24 settembre,
  • vige il diritto a beneficiare della prestazione per periodi di sospensione di attività avviati entro il 23 settembre e fino al 31 dicembre 2015 (nel limite delle risorse stanziate).

Quando la non immediata contestazione dell'illecito rende legittimo il licenziamento

Con la Sentenza n. 21439 pubblicata il 21 ottobre 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito alla legittimità di un licenziamento a seguito di una contestazione avvenuta a distanza di tempo dall'illecito commesso.

In particolare la Suprema Corte ha stabilito che il differimento della contestazione, nella contingenza del caso, rende comunque il licenziamento legittimo, in quanto la non immediatezza della contestazione è stata causata dalla difficoltà di reperimento di informazioni per la definizione e l'accertamento dell'esistenza dell'illecito stesso.