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01/08/2014 - Sospensione servizio SeacInfo

Sospensione servizio SeacInfo

Si comunica che il servizio SeacInfo rimarrà sospeso da lunedì 04 a venerdì 29 agosto e riprenderà regolarmente lunedì 01 settembre 2014.

La redazione coglie l'occasione per augurare a tutti i lettori buone ferie.

 

Bonus in favore di erogazioni liberali a sostegno della cultura: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 31 luglio 2014, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al credito d'imposta spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno delle cultura, come previsto dall'art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 recentemente convertito dalla L. n. 106/2014.

In particolare, con il presente documento di prassi l'Amministrazione Finanziaria ha dato chiarimenti relativamente:

  • all'ambito oggettivo;
  • all'ambito soggettivo;
  • alla misura del credito d'imposta;
  • all'utilizzo del credito d'imposta;
  • alla rilevanza del credito d'imposta;
  • agli adempimenti necessari.

 

I contribuenti sono invitati a comunicare l'IBAN all'Agenzia delle Entrate per velocizzare i rimborsi: Comunicato

Con Comunicato stampa 31 luglio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i contribuenti sono invitati a comunicare il proprio codice IBAN, al fine di velocizzare l'erogazione dei rimborsi fiscali.

Le uniche due modalità ammesse per fornire l'IBAN sono le seguenti:

  • utilizzare i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it, accedendo alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
  • rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate presentando il modello per la richiesta di accreditamento.

Prima del 1991 vale la prevedibilità del danno e non la corrispondenza del danno alle retribuzioni perse

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di un lavoratore che mirava al risarcimento delle retribuzioni per un decennio dopo il licenziamento, avvenuto nel 1989, dopo che lo stesso aveva già percepito sette anni di disoccupazione. Non è applicabile la Legge n. 223/1991, pertanto non vige il criterio di corrispondenza del danno alle retribuzioni perse tra il momento del licenziamento e quello della reintegra.

Nella Sentenza n. 17460 del 31 luglio 2014, i giudici della Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'Appello, posto che il licenziamento era illegittimo, rifacendosi al criterio di prevedibilità del danno, ritengono che i sette anni di retribuzioni percepite dal lavoratore siano sufficienti a ristorare il danno patito dallo stesso, dato che per il restante periodo il lavoratore avrebbe potuto attivarsi per cercare nuova occupazione.