|
Inapplicabili le sanzioni per mancato o insufficiente pagamento prima rata TASI/IMU: Risoluzione MEF |
|
Con Risoluzione 23 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, nel caso in cui al 16 giugno, data di scadenza della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU), non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti, non sono applicabili le sanzioni e gli interessi previsti. Nel documento di prassi si precisa inoltre che, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l'istituzione della TASI con conseguenze anche sul versamento IMU, l'inapplicabilità delle sanzioni si estende anche agli enti non commerciali i quali entro il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l'IMU a saldo dell'anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l'anno 2014. Il Ministero, quindi, ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi. |
|
Istituita la causale contributo per il finanziamento dell'E.Bi.N.: Risoluzione |
|
Con Risoluzione 23 giugno 2014, n. 66, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente bilaterale Nazionale (E.Bi.N.). L'istituzione è frutto della convenzione stipulata lo scorso 22 maggio 2014 tra INPS e E.Bi.N. per l'affidamento all'INPS del servizio di riscossione dei suddetti contributi. In particolare, la nuova causale contributo è la seguente:
|
|
Bonus 80 euro: convertito in Legge il DL 66/2014 |
|
Il DL n. 66/2014, istitutivo del c.d. "bonus 80 euro", è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014. Come noto, si tratta del bonus introdotto dall'art. 1 del DL n. 66/2014 che i sostituti d'imposta (datori di lavoro e committenti) hanno già iniziato ad erogare ai lavoratori che ne hanno diritto a partire dalle buste paga di maggio. Rispetto al testo originario della norma, si segnala principalmente la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 1 che prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d'imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655). |
