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26/03/2014 - Richiesta dell'IBAN tramite PEC per velocizzare i rimborsi alle imprese: Comunicato delle Entrate

Richiesta dell'IBAN tramite PEC per velocizzare i rimborsi alle imprese: Comunicato delle Entrate

Con Comunicato stampa 21 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di velocizzare l'erogazione dei rimborsi, sta richiedendo, tramite PEC, alle imprese interessate di comunicare il codice IBAN del proprio conto corrente su cui accreditare le somme spettanti.

A tal proposito, è stato specificato che l'IBAN deve essere comunicato alternativamente:

  • tramite internet, utilizzando i servizi online disponibili sul sito delle Entrate, nell'area riservata agli utenti registrati;
  • di persona presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia, presentando l'apposito modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito dell'Agenzia
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Rimborso Tarsu: Ordinanza Cassazione

Con Ordinanza 24 marzo 2014 n. 6900, la Corte di Cassazione ha sancito il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di Tarsu a seguito di annullamento della delibera comunale da parte del Consiglio di Stato può essere richiesto entro due anni a pena di decadenza.

Nell'ordinamento tributario, la disciplina del rimborso, governata dall'istanza di parte, rappresenta, con un termine decadenziale di due anni, regola generale, la cui presentazione è dettata dalle singole leggi di imposta (art. 38 D.P.R. n. 602/1973) o, in mancanza di esse, dalle leggi sul contenzioso tributario.

In sostanza, nel caso di specie, il termine ordinario (dieci anni) rappresenta regime speciale non applicabile in quanto escluso dal regime generale (due anni).

Riorganizzazione aziendale e demansionamento: nuova pronuncia della Cassazione

Un lavoratore viene demansionato a seguito di una riorganizzazione che interessa l'intera azienda e molti dipendenti, il rapporto con il datore di lavoro si incrina e il lavoratore viene licenziato. Fermo restando la liceità del recesso, sulla quale non vi sono dubbi, il lavoratore porta l'azienda avanti al giudice per ottenere un risarcimento patrimoniale e non patrimoniale per il demansionamento subito.

La Corte di Cassazione però, con la Sentenza n. 6965 pubblicata il 25 marzo 2014, respinge le richieste del lavoratore perché, da un lato, questi non ha provato il danno patrimoniale subito a seguito del demansionamento e, d'altro canto, i giudici non riscontrano alcuna azione di "mobbing" subita dal lavoratore, visto che il demansionamento è frutto di una riorganizzazione dell'istituto di credito presso il quale lavorava a seguito di un'acquisizione e dunque non è frutto di una "persecuzione personale". Inoltre, la malattia lamentata dal lavoratore come effetto del demansionamento non è riconosciuta tale dai giudici, in quanto sorta più di due anni dopo l'evento e non può ritenersi collegata.

Lavoro intermittente per le aziende funebri e i call center

Il Ministero del Lavoro, in risposta agli Interpelli nn. 9 e 10 del 25 marzo 2014 avanzati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per avere chiarimenti in ordine all'applicazione del contratto di lavoro intermittente, chiarisce rispettivamente che:

  • all'attività di cui al punto n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 ("operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose") possono essere ricondotte anche le figure di "necrofori e portantini addetti ai servizi funebri";
  • il personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound non può essere assunto mediante contratto di lavoro intermittente sulla base dell'attività di cui al punto 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 ("addetti ai centralini telefonici privati").

Responsabilità penale del datore per le attrezzature di lavoro inadeguate

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza della responsabilità penale del datore di lavoro che non mette a disposizione dei dipendenti attrezzature di lavoro adeguate, a nulla rilevando il fatto che le parti del macchinario con cui gli stessi entrano in contatto risultino inoffensive.

Nello specifico, secondo la Sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, il datore, in applicazione delle norme antinfortunistiche, ha l'obbligo di eliminare le eventuali condizioni di rischio fornendo attrezzature sicure, senza distinzioni fra zone accessibili e zone inaccessibili agli operai, prevedendo eventuali condotte imprudenti da parte dei lavoratori.

Interposizione illecita di manodopera: termine di decadenza

Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 12 del 25 marzo 2014, fornisce chiarimenti in merito alla "estensione" del termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni (termine così ridotto dall'art. 1, comma 38, Legge n. 92/2012) per il deposito del ricorso, ad ogni altro caso, compresa l'ipotesi di somministrazione irregolare, in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto (art. 32, c. 4 lett. d), Legge n. 183/2010).

Al riguardo, il Ministero afferma che prima di tutto è necessario provare in via giudiziale la sussistenza degli elementi di irregolarità della somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei contratti di appalto e distacco e, contestualmente, l'illegittimità del licenziamento. Pertanto, nel caso in cui il licenziamento sia stato comunicato:

  • per iscritto, con contestuale comunicazione scritta dei motivi, il termine di 60 giorni per la relativa impugnazione decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione stessa;
  • verbalmente o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace e dunque non è applicabile il termine di decadenza di 60 giorni: il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all'azione per la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.