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28/01/2014 - Obbligo del POS per i professionisti con fatturato superiore a 200 mila euro: Decreto in G.U.

Obbligo del POS per i professionisti con fatturato superiore a 200 mila euro: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2014, n. 21 il Decreto 24 gennaio 2014 recante disposizioni in merito all'applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.

In particolare, con detto decreto è stato stabilito che, a partire dal prossimo 28 marzo, i professionisti con fatturato superiore ad euro 200 mila saranno obbligati ad accettare il pagamento dei compensi, superiori ad euro 30, mediante moneta elettronica.

Pertanto, detti soggetti dovranno munirsi, entro 60 giorni, del POS.

Pubblicato il nuovo principio contabile OIC 10

In data 27 gennaio 2014 è stata pubblicata per la consultazione la bozza del principio contabile OIC n. 10 relativo alla redazione del rendiconto finanziario.

In particolare, tra le novità più significative, si fanno presenti le seguenti:

  • l'OIC raccomanda l'utilizzo del rendiconto finanziario nella redazione del bilancio sia d'esercizio sia consolidato e in riferimento a qualsiasi tipologia societaria;
  • la risorsa finanziaria cui fare riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide e non più dal capitale circolante netto;
  • i dividendi sono ora inseriti rispettivamente nella gestione reddituale qualora siano ricevuti, nell'attività di finanziamento qualora siano stati pagati;
  • la previsione che i flussi finanziari relativi alle imposte siano classificati nella gestione reddituale in modo distinto;
  • il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di un ramo d'azienda o di una società controllata (in tal caso si parla di bilancio consolidato) è inserito distintamente nell'attività d'investimento al netto delle disponibilità liquide pervenute a seguito dell'operazione.

Istituito il codice tributo per il versamento delle maggiorazioni delle ammende in materia di sicurezza sul lavoro

Con la Risoluzione n. 15/E del 27 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate rende nota l'istituzione del codice tributo per il versamento, mediante Modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 306, comma 4-bis del D.Lgs 81/2008.

L'articolo 306, comma 4-bis sopra citato stabilisce che:

  • le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs n. 81/2008, sono rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  • la metà dell'ammontare delle maggiorazioni che derivano dalla predetta rivalutazione è destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Per consentire il versamento, tramite Modello F23, delle suddette somme è istituito il codice tributo "GAET", denominato "Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76".